Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27310 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.29/12/2016), n. 27310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23721-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BEVI 2000 SRL;
– intimato –
Nonchè da:
BEVI 2000 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4 LATINA 20 C/O STUDIO BFC
& ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BONGIANNI,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 712/2010 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO
SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIZZI per delega
dell’Avvocato BONGIANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale, accoglimento del ricorso incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Bevi 2000 srl, esercente attività di commercio all’ingrosso di bevande, un avviso di accertamento contenente cinque distinti rilievi con cui recuperava a tassazione ricavi non dichiarati per Euro 500.199, disconosceva costi non di competenza, costi non inerenti e costi non documentati.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina che lo accoglieva con sentenza n. 107 del 2007, ritenendo l’avviso di accertamento integralmente viziato per difetto di motivazione; affermava di non poter accogliere parzialmente il ricorso, come chiesto dall’Ufficio in relazioni alle maggiori imposte e sanzioni che riconosceva di avere richiesto per un errore materiale di digitazione.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva proponendo appello incidentale. Con sentenza del 20.7.2010 la Commissione tributaria regionale rigettava entrambi gli appelli.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo tre motivi: 1) nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, trattandosi di motivazione apparente, che si risolve in clausole di stile; 2) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Commissione tributaria provinciale, immotivatamente confermata dalla Commissione tributaria regionale, ha ritenuto di non poter modificare l’avviso di accertamento impugnato con un accoglimento parziale di rettifica del provvedimento; 3) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La società Bevi 2000 srl resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha disposto la compensazione delle spese. Deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo del ricorso principale è fondato, sotto il profilo della motivazione meramente apparente, integrante il vizio di violazione di legge. L’Ufficio ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado che si era limitata a generiche considerazioni di diritto sul contenuto dell’obbligo di motivazione, astenendosi completamente dall’esame degli argomenti di merito concretamente posti a giustificazione delle singole riprese a tassazione. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello così motivando: “Il Collegio rileva che la rettifica operata fonda in sostanza su semplici presunzioni prive di validi riscontri probatori e la contribuente di contro con precise argomentazioni confortate da documenti, ha in sostanza vanificato i maggiori ricavi ed i redditi accertati. L’accertamento fonda in sostanza su semplici presunzioni e su fragili elementi probatori che non possono essere condivisi”. La motivazione svolta è di natura apparente poichè non affronta alcuna delle circostanziate censure di merito svolte dall’appellante, anche con richiamo alle motivazione addotte nell’atto impositivo a sostegno di ciascuna ripresa a tassazione, ma si esaurisce in proposizioni generiche ed astratte, di contenuto tautologico e prive di una reale portata argomentativa, così da non consentire l’individuazione dell’effettivo percorso logico seguito dal giudice per adottare la decisione assunta. (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 115 del 10/03/1999, Rv. 523983; Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003, Rv. 567045).
2. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.
3. Il ricorso incidentale sulle spese è ugualmente assorbito.
La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016