Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27310 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24357-2009 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, Via BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato RINALDI

GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

REMIGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/09/2008, n. 3997/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, il rigetto del resto.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 15 maggio 2008, la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda del signor C.A., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento civile da lui promosso, insieme ad altri, davanti al Tribunale di Salerno, e conclusosi davanti alla Corte d’appello di Salerno, e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 4.650,00 oltre agli accessori.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il signor C. con atto notificato spedito in data 26 ottobre 2009 per tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 30 novembre 2009.

3. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma è costituito dalla riproduzione grafica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto impugnato.

Occorre brevemente ricordare che la sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. come parte integrante del ricorso, lungi dall’essere mero adempimento formale, è opera di sintesi intellettuale di un professionista iscritto in un albo speciale, e costituisce la premessa essenziale all’illustrazione dei motivi d’impugnazione, ai quali è strumentale.

Attraverso quella esposizione, infatti, il giudice di legittimità è messo a conoscenza degli indispensabili elementi della fattispecie sostanziale e della vicenda processuale che, nella prospettiva della parte impugnante, giustificano la cassazione della sentenza impugnata.

In coerenza con tali premesse, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 non può ritenersi osservata quando il ricorrente non esponga la sua versione della vicenda processuale, e dell’oggetto della pretesa, ma si limiti ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione, il testo del ricorso e del provvedimento impugnato, privo di relazione con i motivi di ricorso e inidoneo a chiarire la portata delle censure mosse alla decisione, contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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