Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27310 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27310 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 19024-2012 proposto da:
GIGANTE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
▪ DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato MACRI’
ANGELO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ZURICH INSURANCE PLC in persona del procuratore speciale trasferitaria del portafoglio assicurativo della Rappresentanza Generale
per l’Italia di Zurich Insurance Company Ltd, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo
studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/12/2013

nonchè contro
PIGONI ORESTE, PIGONI GIAN MARCO;
– intimati avverso la sentenza n. 207/2012 del TRIBUNALE di REGGIO

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 19024 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

EMILIA, depositata il 30/01/2012;

E’ stata depositata la seguente relazione1. — Gigante Giovanni ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ,a modifica della
sentenza del Giudice di pace, ha dichiarato la prevalente responsabilità dello stesso
Gigante Giovanni in un incidente stradale occorso con l’autovettura condotta da
Pigoni Gian Marco e di proprietà Pigoni Oreste

Gli altri intimati non hanno presentato difese.
2.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380

bis come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di
consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

3.11 giudice di merito ha accertato che la responsabilità esclusiva dell’incidente è da
attribuirsi al Gigante che, proveniente da un incrocio, non rispettava il segnale di stop,
ritenendo superata la présunzione di pari responsabilità di cui all’art.2054 c.c. .
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione ex art.360 n.3 e 5
c.p.c per aver i giudici di merito erroneamente ritenuto che il Gigante non si fosse
arrestato al segnale di stop mal esaminando le prove assunte..
5.11 motivo è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile
valutazione di merito per giungere ad una ricostruzione delle modalità dell’incidente
diversa da quella fatta propria dal giudice di appello con motivazione logica ,non
contraddittoria e conforme alla legge.
6.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga
censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova

La Zurich 1nsurance Company s.a.ha resistito con controricorso.

pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.

7.Con il secondo viene denunziata violazione dell’art.2054 c.c..
8.11 motivo è infondato.

Non sussiste il denunziato vizio di violazione di legge in quanto la ricostruzione del fatto storico ha
posto in evidenza una sola condotta determinante dell’evento, così superandosi la presunzione di

Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle
parti. Non sono state depositate memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione Il ricorso deve essere
rigettato Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate in euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per spese oltre accessori come per
legge.
Roma 9-10-2013

pari concorso, prevista dal secondo comma dell’art. 2054 del codice civile.

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