Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2731 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6127-2018 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO FORESIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4406/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 23 novembre 2017, il Tribunale di Lecce, a seguito di consulenza tecnica espletata nell’ambito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, dichiarava che B.D. aveva diritto all’assegno ordinario di invalidità ex lege 12 giugno 1984 n. 222, a decorrere dalla domanda amministrativa e condannava l’INPS alla rifusione delle spese processuali liquidandole in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonchè alle spese della espletata CTU;

che per la cassazione di tale decisione nella parte relativa alla statuizione sulle spese la B. propone ricorso affidato ad un motivo cui l’INPS resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, comma 1, e della L. del 7 novembre 1957, n. 1051, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per avere la Corte di appello liquidato le spese di lite unitariamente e non in relazione alle singole fasi e senza tenere conto del valore, della natura e complessità della controversia ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione compreso tra Euro 5.200,00 e 26.000,00;

che il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Sez. Unite n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 23 novembre 2017;

che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, il ricorrente individua in quello tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell’assegno di invalidità) come quello di riferimento;

che, riguardo all’asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4), il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano solo la deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n. 140 del 2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225);

che, pertanto, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato D.M. n. 55 del 2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito – sono: per il procedimento di istruzione preventiva Euro 911,00 (fase studio della controversia Euro 270,00, fase introduttiva del giudizio Euro 337,50, fase istruttoria e/o di trattazione Euro 303,00; le prime due ridotte del 50% e la terzo del 70% ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4), per il giudizio di merito Euro 2.251,00 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 – cause di previdenza; fase di studio Euro 442,50, fase introduttiva del giudizio Euro 370,00, fase istruttoria e/o di trattazione Euro 475,50, fase decisionale Euro 962,00; ridotte le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70% ai sensi del cit. D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

che, quindi, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza è inferiore ai detti minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

che, dunque, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – liquidando le spese relative alla fase di merito in favore del B. in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Francesco Foresio per dichiarato anticipo fattone;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’INPS e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Francesco Foresio per dichiarato anticipo fattone.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese e decidendo nel merito liquida le spese relative alle fasi di merito in favore di B.D. in Euro 3.162,00 complessivi per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA