Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2731 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1122-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.L.S.S. N. (OMISSIS) del VENETO – PIEVE DI SOLIGO (TV), in

persona

del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAREL

BRUNO, giusta delega a margine del ricorso; – AZIENDA U.L.S.S. N.

(OMISSIS) DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARTIA ALBERTO, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE VENETO, Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 416/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 146/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato COSTA MICHELE per delega CARTIA ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per improcedibilità.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Treviso, regolarmente notificato, Z.A., premesso di aver contratto nel maggio 1973, a seguito di trasfusione di sangue in occasione del parto avvenuto in tale data, una forma di epatite B e C, diagnosticata nel 2001, e premesso che la domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 era stata respinta dagli organi competenti, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, nonchè la condanna del Ministero della salute, della Regione Veneto e dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) di Pieve di Soligo alla corresponsione dei relativi ratei.

Istauratosi il contraddittorio, esteso anche all’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) di Padova, la AULSS n. (OMISSIS) rimaneva contumace mentre gli altri enti eccepivano la rispettiva carenza di legittimazione passiva.

Con sentenza in data 9.11.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda condannando la Regione Veneto e la AULSS (OMISSIS) di Padova alla relativa erogazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione assumendo che la legittimazione passiva doveva essere attribuita al Ministero sino al 21.2.2001 ed alla AULSS (OMISSIS) per il periodo successivo. La Z. a sua volta proponeva appello incidentale per gli interessi legali, rinunciando successivamente alla domanda.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 19.9.2006, in parziale riforma dell’appellata sentenza dichiarava la legittimazione passiva del Ministero della Salute sino a tutto il 21.2.2001.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Salute con un unico complesso motivo di impugnazione.

Resistono con separati controricorsi l’AULSS n. (OMISSIS) di Padova e l’AULSS n. (OMISSIS) di Pieve di Soligo.

La Regione Veneto e la Z. non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Il Ministero ricorrente e la AULSS n. (OMISSIS) hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di gravame l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 7, commi 1 e 2, lett. a), nonchè D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 112, 114 e 123; ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva in particolare la ricorrente che la lettura coordinata delle norme in parola evidenziava chiaramente come unico soggetto legittimato a resistere in giudizio fosse la Regione. Ed invero il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 aveva disposto che erano conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato; ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 aveva determinato in concreto la decorrenza del trasferimento dell’esercizio di tali funzioni con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, disponendo che le risorse individuate erano trasferite dall’1.1.2001 e prevedendo che restavano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dai contenziosi riferiti a fatti precedenti il trasferimento.

Quindi, condizione per il passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni era il trasferimento delle necessarie risorse.

Pertanto lo Stato non disponeva più delle necessarie risorse economiche, proprio in quanto ormai già trasferite alle Regioni; e ciò non valeva, peraltro, siccome ritenuto dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza, solo per i ratei maturati dopo il 21.2.2001, ma in generale per tutti i ratei, anche precedenti.

Posto ciò osserva il Collegio che avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 416/06 del 19.9.2006, il Ministero della salute aveva già proposto ricorso in via incidentale a seguito di ricorso principale proposto dalla Regione Veneto; e su tali ricorsi riuniti questa Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 18390/08 del 3.7.2008.

Da ciò consegue che il presente ricorso, proposto in via principale dal Ministero della Salute, è improcedibile essendo rivolto contro una sentenza già oggetto di impugnazione principale ad opera di controparte e di impugnazione incidentale ad opera dello stesso Ministero, impugnazioni sulle quali questa Corte adita si è già pronunciata.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al carattere meramente processuale della presente pronuncia, per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese relative al presente giudizio di cassazione; nessuna statuizione va adottata nei confronti delle altre parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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