Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27309 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13844-2016 proposto da:

V.G., quale difensore di sè stesso, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RENO 6, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO MARIA PUTTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FERMO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO

MIRANDA in virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 412/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Fermo con la sentenza del 3 dicembre 2008 accoglieva l’opposizione proposta dal Comune di Fermo avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato liquidato il compenso in favore dell’avv. V.G. per l’attività difensiva svolta in favore dell’ente locale, assumendosi la nullità del contratto di patrocinio, attesa la mancata previsione di un valido impegno di spesa.

A seguito di appello del ricorrente, la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 412 del 30/3/2016, rigettava il gravame rilevando che per i contratti degli enti locali è imposta a pena di nullità l’indicazione dell’impegno di spesa, trattandosi di principio affermato già dalla normativa previgente e confermato dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 183 e ss..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso V.G. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Il Comune di Fermo resiste con controricorso.

2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 183 e ss. nonchè della L. n. 142 del 1990, art. 55 e del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e ss..

Si deduce che, ferma l’inapplicabilità ratione temporis della disposizione di cui al citato art. 183, atteso che l’incarico venne conferito al ricorrente nel luglio del 2000, è erronea l’affermazione secondo cui, nel caso di enti locali, si impone una specifica previsione in materia di impegno di spesa anche nel caso di conferimento di incarico a professionista per l’assistenza in una controversia legale.

I principi richiamati dal giudice di appello attengono invece ad incarichi di natura diversa, quali quelli di progettazione di opere pubbliche, che consentono a priori l’individuazione del potenziale esborso al quale l’ente potrà esser esposto, ma non possono estendersi alla diversa ipotesi in esame, e ciò perchè, in caso di partecipazione a controversie giudiziarie, risulta incerta sia l’incidenza del relativo onere economico (che è condizionato alla soccombenza) e perchè nel bilancio dell’ente locale è consueto presentare una voce generale nella quale far confluire le prevedibili spese di lite, come appunto avvenuto anche nella fattispecie.

Il motivo è fondato.

Avuto riguardo alle varie norme succedutesi nel tempo – di cui il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 183 ancorchè non immediatamente applicabile ratione temporis alla vicenda, è comunque confermativo di una regola già imposta dalla legislazione previgente, e sicuramente invocabile nel caso in esame – la soluzione dei giudici di merito, che hanno ritenuto necessaria, a pena di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra il Comune ed il ricorrente, una previa impegnativa di spesa, con la precisa indicazione del suo importo e la sua imputazione contabile, non tiene conto della specificità della prestazione richiesta al V., consistente appunto nella difesa tecnica del Comune in una controversia giudiziaria.

Ed, invero, il principio al quale fa richiamo la sentenza gravata, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12195/2005 poi ribadito anche in seguito (ex multis, Cass. n. 17469/2013) è chiaramente riferibile al contratto relativo all’incarico di progettazione ovvero di direzione di lavori per opere pubbliche.

Nel diverso caso in cui invece il mandato attenga allo svolgimento di attività difensiva per conto dell’ente in controversie giudiziarie, le Sezioni Unite hanno invece affermato che (Cass. n. 11098/2002) la nullità di diritto prevista dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura.

Tale affermazione è stata poi ribadita anche dalla successiva giurisprudenza, avendo questa Sezione di recente sostenuto che (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 22652/2020) la Delib. dell’ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell’indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite (conf. Cass. n. 8646/1993; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 11859/1999).

A tale orientamento la Corte ritiene dover dare continuità, conseguendone la cassazione della sentenza.

3. Il giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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