Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27309 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16988-2009 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, Via BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato

RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato

FIORILLO REMIGIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/05/2008, 2773/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 15 maggio 2008, la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda del signor B.A., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento penale a suo carico svoltosi davanti al Tribunale di Salerno, e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 6.358,033 oltre agli accessori.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor B. con atto notificato in data 3 luglio 2009 per tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 24 settembre 2009.

3. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma è costituito dalla riproduzione grafica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto impugnato.

Le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione, l’intero atto introduttivo di primo grado ed il testo integrale degli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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