Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27308 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27946-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERVINI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 457/2011 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 17/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania, n. 457/4/2011 dep. 17.10.2011, che confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio in relazione ad avviso di accertamento per IVA, IRPEG, Irap, anno 1999 emesso nei confronti della Intervini s.r.l.. In particolare la CTR, ritenuto ammissibile l’appello, ha statuito che “ricorrono nella specie i presupposti e le condizioni per ritenere definita ogni contestazione tributaria a seguito dell’istanza presentata dalla Intervini srl ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 per i redditi Irpeg, Irap, Ilor per il periodo 1997-2002”, rientrando l’errore evidenziato dalla contribuente nell’ipotesi di scusabilità di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9 tenuto conto anche del mancato invito alla regolarizzazione e dell’esiguità della somma dovuta. Quanto all’IVA, le conclusioni dell’Agenzia risulterebbero fondate su mera presunzione a fronte della documentate operazioni finanziarie infragruppo.

Intervini non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 49; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54; art. 2697 c.c.), per non avere la CTR attribuito valore di presunzione legale, in mancanza di prova contraria del contribuente, alle operazioni commerciali, considerandole movimentazioni finanziarie.

2. Col secondo motivo si censura la sentenza per omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui non ha attribuito valore alla presunzione di acquisti inesistenti, anche sulla considerazione che “appare inverosimile che una enorme quantità di prodotto vino sarebbe sfuggito ad ogni controllo”, senza considerare che le operazioni relative alle contestate fatture inesistenti sono state oggetto di controllo anche da parte dell’Ispettorato repressione frodi.

3. Si premette che l’Agenzia delle entrate non ha impugnato la sentenza in relazione alla validità del condono proposto ex L. n. 289 del 2002 per Irpeg, Ilor, Irap, per cui il presente ricorso è circoscritto all’IVA.

4. Il motivi del ricorso, da trattare congiuntamente per identità di ragioni logiche e giuridiche, sono fondati.

Questa Corte (Cass. n. 21104 del 2011; n. 1739 del 2007) in caso analogo di ingenti movimentazioni su un conto corrente che non trovavano corrispondenza nella documentazione contabile, e in cui il ricorrente sosteneva che le dette movimentazione bancarie non erano ricollegabili ad operazioni commerciali, trattandosi di semplici operazioni di finanziamento, rimanendo così superata la presunzione legale posta dall’ufficio a base del suo accertamento, ha osservato che utilizzando anche soltanto i dati emergenti dai movimenti dei conti correnti bancari (v. Cass. 25.01.2006, n. 22853) – incombeva sul contribuente e non sull’Ufficio, l’onere di dimostrare quali operazioni non fossero espressione di attività imponibile.

Considerata la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, si deve ritenere, dunque, che la prova in parola deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, dimostrando che ciascuna delle operazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili; nella sentenza impugnata invece si fa solo generico riferimento a tali movimenti e ad operazioni di finanziamento, neanche precisate nella loro natura (quali: mutui, sconti, anticipazioni ecc.).

Analoghe osservazioni risultano in Cass. n. 4589/2009 in cui è stato affermato che si verifica una inversione dell’onere della prova perchè in presenza di accertamenti bancari, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 (per l’IVA) o del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (per l’imposta sul reddito), è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè (Cass. 9573/2007, 1739/07, 28324/07) “non sono fiscalmente rilevanti” in quanto “non si riferiscono ad operazioni imponibili”. Nei casi previsti dalle norme richiamate, invero (Cass., trib., 20 giugno 2008 n. 16837), l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari per cui resta a carico del contribuente l’onere di provare il contrario, realizzandosi così la cennata ipotesi d’inversione (Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005) in quanto (Cass., trib., 14 novembre 2003 n. 17243; id., trib., 16 aprile 2003 n. 6073; id., trib. 1 aprile 2003 n. 4987) la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività.

Tale giurisprudenza questa Corte ritiene di dovere fare propria non essendo state addotte valide argomentazioni contrarie.

Infatti la contribuente dinanzi alla superiore presunzione, non ha addotto alcuna prova per dimostrare che le movimentazioni monetarie sottendessero finanziamenti, limitandosi ad opporre una inesistente presunzione che tali movimentazioni sottendessero operazioni finanziarie (e perciò esenti).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA