Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27308 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8354-2018 proposto da:
C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO
16, presso lo studio dell’avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA,
rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO CIAVARELLA, VITTORIA
CIAVARELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/28/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
10/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con sentenza 7/11, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da C.M.A. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per INVIM.
Avverso detta decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla CTR di Bari, sez. dist. Taranto.
Si costituiva la contribuente chiedendo il rigetto del gravame.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 30/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Agenzia delle Entrate L’eccezione è fondata.
La sentenza di secondo grado è stata depositata il 10.1.17 mentre il ricorso è stato inviato per la notifica il 24.2.18.
La notifica è dunque avvenuta tardivamente anche tenendo conto del fatto che la stessa doveva avvenire entro un anno dall’avvenuto deposito, applicandosi nel caso di specie il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., antecedente alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, essendo stato instaurato in giudizio nel 1999.
In ragione di ciò, il termine veniva a scadere, tenuto conto della sospensione feriale di 31 giorni, il 10.2.2018 mentre il ricorso è stato inoltrato per la notifica il 24.2.18, come in precedenza detto.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019