Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27308 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27308 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 28702-2011 propo to da:
MEUCCI MAURIZIO MCCMRZ69S30F628V1 elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio
dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAJOLI ALESSANDRO, giusta procura speciale alle liti
a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
CARIGE ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA in persona
del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI
FRANCESCO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta
mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/12/2013

nonché contro
SESTINI ROBERTA, SESTINI MARCO;
– intimati avverso la sentenza n. 416/2011 del TRIBUNALE di AREZZO del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. UL1ANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2011 n. 28702 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

6.4.2011, depositata 11 07/04/2011;

E’ stata depositata la seguente relazione1. — Meucci Maurizio ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo del 7-4-2011 che ha confermato
la sentenza del Giudice di pace che, in relazione ad incidente stradale fra la moto di
Meucci Maurizio e l’autovettura guidata da Sestini Massimo, di proprietà di Sest mi

concorso di colpa del Meucci nella misura del 20% per aver tenuti spenti i fari della
moto, ha condannato i Sestini e la Carige al risarcimento dei danni per qunto di ragione.
La Carige Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a si è difesa con controricorso.
Gli altri intimati non hanno presentato difese.
2.

Il ricorso contiene due motivi ed è soggetto alla disciplina dettata dall’art.360

bis, inserito dall’art.47,comma 1 lett.a della legge 18-6-2009 ,n.69. Può essere
trattato in camera di consiglio,in applicazione degli artt.376,380 bis , 375 c.p.c. é
rigettato per manifesta infondatezza.

3.11 giudice di merito ha confermato la decisione di primo grado ,se pur con diversa
motivazione , sul rilievo che il Meucci aveva concorso nella misura del 20% alla
causazione dell’incidente per non aver tenuto ,in prossimità di un incrocio , una condotta
di guida prudente ed idonea ad arrestare in caso di necessità il veicolo.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.2054 e 2697 c.c., 115 e
345 c.p.c e vizio di motivazione ex art.360 n.5
5.Con il secondo viene denunziata violazione degli artt.115 e 116 c.p.c e difetto di
motivazione .
Il ricorrente lamenta l’inversione dell’onere della prova ex art.2054 c.c el’erronea
valutazione del Verbale della Polizia Municipale e della relazione del Geometra
Mormorini dai quali non si rileverebbe la velocità della moto condotta dal Meucci ,
velocità che costituiva un fatto nuovo in appello .
Inoltre viene censurata l’erronea valutazione delle risultanze

istruttorie quali

l’interrogatorio formale di Sestini Massimo e nuovamente del verbale della Polizia
Municipale.
6.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione e sono infondati.

1

Roberta , assicurata con la Carige Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a, ritenuto un

Non sussiste il denunziato vizio di violazione di legge in quanto il giudice di appello ha
ritenuto il concorso di colpa del Meuccci ,sul rilievo che dalla documentazione di causa,
in particolare dal verbale della Polizia municipale risultava che il Meucci nell’avvicinarsi
all’incrocio non aveva mantenuto una velocità di guida ed un controllo del mezzo tale da
poterlo arrestare in caso di necessità.

valutazione di merito per giungere ad una ricostruzione delle modalità dell’incidente
diversa da quella fatta propria dal giudice di appello con motivazione logica ,non
contraddittoria e conforme alla legge.
8.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata
per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo
della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai
possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della
disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso contrario, il
motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul
fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ.,
22 febbraio 2006, n. 3881.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
Successivamente al deposito della relazione la Carige Assicurazioni ha resistito con
controricorso.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle
parti. E’ stata depositata memoria da Meucci Maurizio.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere
rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

2

7.11 ricorrente sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile

P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per spese oltre accessori come per
legge.
Roma 9-10-2013
Il Presidente

J-)e

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