Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27307 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA AURELIO – Presidente –

Dott. LOCATELLI GIUSEPPE – Consigliere –

Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO – Consigliere –

Dott. IANNELLO EMILIO – Consigliere –

Dott. LA TORRE MARIA ENZA – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12708-2012 proposto da:

INTERVINI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2011 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA

depositata il 04/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI GIOIA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del 3^

motivo di ricorso e il rigetto del resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Intervini s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 125/5/2011 dep. 4.4.2011, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della società, in relazione ad avviso di accertamento per IVA, IRPEG, Irap, anno 2000.

In particolare la CTR, esclusa la rilevanza del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 precluso dalla erronea indicazione delle somme, costituente errore inescusabile, ha ritenuto ammissibile e nel merito fondato l’appello dell’Ufficio. Ciò in considerazione del fatto che: a) lo statuto della società non consentiva facoltà di finanziamento a terzi, nè erano state altrimenti giustificati i pagamenti effettuati; b) le operazioni finanziarie fra le varie società del gruppo hanno creato una inammissibile commistione, come ammesso dalla stessa società, consapevole delle irregolarità nella contabilità; c) le varie società di gruppo “ricorrevano a finanziamenti per far fronte a presunte crisi di liquidità che a loro volta creavano crisi di liquidità ed avevano bisogno di flussi inversi di finanziamento”, con movimentazioni finanziarie non giustificate.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Intervini srl deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso Intervini s.r.l. deduce violazione di legge (art. 2909 c.c.), per avere la CTR posto a base della decisione altre sentenze emesse per altre società caratterizzate da diversi petita e causae petendi.

Il motivo, da ricondurre correttamente quale error in procedendo all’art. 360 c.p.c., n. 4 è infondato, contenendo la sentenza impugnata autonome e specifiche motivazioni, richiamando solo a sostegno di esse – e quindi con valore puramente rafforzativo – altre sentenze della stessa Commissione riguardanti società dello stesso gruppo, derivanti dagli stessi processi verbali.

2. Col secondo motivo si denunzia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 112 c.p.c.) e omessa motivazione, sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di doglianza.

Il motivo, a parte la carenza di autosufficienza, non riportando la ricorrente i motivi di appello dell’Ufficio, è infondato, avendo la CTR, esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società respingendola con congrua motivazione, dopo avere premesso nella esposizione del fatto una dettagliata analisi del contenuto dell’appello dell’Agenzia. E’ principio consolidato di questa Corte (principio che appare coerente con la fattispecie in esame, e perciò da ribadire e convalidare), quello secondo cui nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Cass. n. 1200 del 2016; n. 3064 del 2012; cfr. anche n. 14031 del 2006; n. 4784 del 2011).

3. Col terzo motivo di denunzia violazione di legge (dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 289 del 2002, art. 9) e insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la CTR motivato l’esclusione della validità del condono esclusivamente sulla base della tesi dell’Agenzia.

4. Col quarto motivo di deduce violazione di legge (art. 112 c.p.c.) e insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la CTR fatto riferimento nel merito solo alla tesi dell’Agenzia in relazione alle asserite operazioni finanziarie fra le varie società del gruppo Marrone.

5. Entrambi i motivi sono infondati, avendo la CTR, con congrua motivazione, fondato il proprio convincimento aderendo ad una delle due contrapposte tesi. E’ noto che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, limitato al controllo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, della valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis, Cass. n. 21175 del 2016, n. 7921 del 2011, n. 22901 del 2005, n. 15693 del 2004, n. 11936 del 2003). Diversamente opinando, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato da parte del giudice di legittimità, su valutazioni riservate al giudice di merito (Cass. n. 5274 del 2007).

Ciò posto, osserva il Collegio che dal contenuto del provvedimento impugnato, in relazione al quale soltanto va verificata la sussistenza del denunciato errore intrinseco al ragionamento del giudice (cfr. Cass. n. 50 del 2014), si evince che la CTR ha tenuto in debita considerazione non solo le circostanze di fatto e i documenti prodotti, ma anche le argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente, ritenendole insufficienti ad inficiare il fondamento della condivisa pronuncia di primo grado, e le ha ritenute, con motivazione concisa ma sufficiente, idonee a giustificare: sia l’esclusione della validità del condono, stante la presenza di un errore nella indicazione delle somme da versare, non avendo il contribuente “intrapreso alcuna iniziativa per tentare di sanare il predetto errore”; sia l’esistenza di operazioni finanziarie fra le società del gruppo, stante l’esclusione della facoltà di finanziamento a terzi da parte dello statuto della società Intervini, il mancato riporto nei libri sociali di detti pagamenti a terzi e la mancata esibizione di documentazione atta a giustificare le predette operazioni. Trattasi di valutazione esente dai prospettati vizi logici di motivazione, che va pertanto confermata.

6. Col quinto motivo si deduce violazione di legge (artt. 2697 e 2729 c.c.) e illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la CTR, con statuizione astratta e generica, escluso in via meramente presuntiva la natura finanziaria delle operazioni intercorse con altre società, considerandole operazioni commerciali soggette ad imposta, in mancanza di validi elementi probatori.

7. Col sesto motivo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la CTR ritenuto “sussistere una finalità evasiva in quanto consentiva agli utilizzatori di documentazione falsa per ottenere indubbi vantaggi fiscali”, trattandosi di statuizione astratta e generica in violazione dell’onere della prova.

Anche questi motivi sono infondati, contenendo la sentenza impugnata l’essenziale affermazione che i finanziamenti effettuati fra le società del gruppo Marrone non sono stati giustificati nè nel merito, nè con riferimento al titolo; e a fronte di questa motivazione manca l’indicazione di una prova decisiva asseritamente non valutata dalla Commissione.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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