Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27307 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24186-2009 proposto da:

N.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARRERA GAETANO, RICCARDI

VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/09/2008, n. 3975/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 16 settembre 2008, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda del signor N.C., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento da lui instaurato davanti al giudice amministrativo.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il signor N. con atto notificato in data 27 ottobre 2009 per un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, con il quale si censurano confusamente e congiuntamente violazioni di norme e vizi di motivazione, non espone un quesito di diritto, nè una sintesi idonea a identificare il fatto controverso, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, posto che il decreto impugnato è anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009. A norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, infatti, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., sancita dall’art. 47, si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 4 luglio 2009).

In mancanza di difese dell’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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