Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27307 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27307 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 27776-2011 proposto da:
MARZANO TIZIANA MRZTZN8OR42D976N) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo
studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARACCIOLO GIULIO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VICCARI MARIA MONICA, GROUPAMA ASSICURAZIONI
SPA, ALLIAN SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 341/2011 del TRIBUNALE di LOCRI,
depositata il 10/08/2011;

Data pubblicazione: 05/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2011 n. 27776 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

E’ stata depositata la seguente relazione:1. — Marzano Tiziana ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 10-8-2011 che ha confermato la
sentenza del Giudice di pace che, in relazione ad incidente stradale fra l’autovettura

superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art.2054 c.c. e condannato al
risarcimento dei danni per quanto di ragione.
Gli intimati non hanno presentato difese.
2. — Il ricorso contiene quattro motivi ed

è soggetto alla disciplina dettata

dall’art.360 bis, inserito dall’art.47,comma 1 lett.a della legge 18-6-2009 ,n.69. Può
essere trattato in camera di consiglio,in applicazione degli artt.376,380 bis , 375 c.p.c.
e rigettato per manifesta infondatezza. •
3. Il giudice di merito ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova delle modalità del
sinistro, avendo ritenuto inattendibili i testi ascoltati le cui deposizioni contrastavano
con i risultati della c.t.0 ,ritenendo di conseguenza non superata la presunzione di pari
responsabilità di cui all’art.2054 c.c.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c
Con il secondo viene denunziata violazione dell’art.2054 c.c..Con il terzo motivo vizio di
motivazione ex art.360 n.5 in relazione al dissenso del giudice dalle conclusioni del c.t.u.
e come quarto motivo violazione dell’art.1123 c.c.
5.1 motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione e sono infondati.
Non sussiste il denunziato vizio di violazione di legge in quanto il giudice di appello ha
correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità non essendostato possibile
ricostruire le modalità con cui è avvenuto l’incidente.
6.11 ricorrente sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile
valutazione di merito per giungere ad una ricostruzione delle modalità dell’incidente
diversa da quella fatta propria dal giudice di appello con motivazione logica ,non
contraddittoria e conforme alla legge.
7.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata
per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della
1

guidata da Marzano Tiziana ed il motociclo di Viccari Maria Monica , ha ritenuto non

ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo
della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai

disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso contrario, il
motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul
fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ.,
22 febbraio 2006, n. 3881.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
La relazione è stat comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori dell’e
parti. E’ stata depositata memoria.

2< RITENUTO IN DIRITTO A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione,rilevando che i motivi 3,4 e 5 sono inammissibili perché prospettano questioni nuove. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Roma 9-10-2013 Il Presidente possibili vizi dell' "iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della

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