Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27306 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 10159/’16) proposto da:

M.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, a mezzo di

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe

Diaco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v.

L. C. Falbo, n. 22;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Pier Ludovico

Patriarca ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici, in

Roma, v. del Tempio di Giove, 21;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma n. 22486/2015

(depositata il 4 novembre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. dal

difensore della ricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La sig.ra M.L. proponeva appello avverso la sentenza n. 29828/2014 del Giudice di pace di Roma, con cui era stata accolta l’opposizione formulata avverso un verbale di accertamento elevato nei suoi confronti il 27 settembre 2013 in relazione alla violazione prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 157, comma 6, (c.d. C.d.S. del 1992), per la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 54,88, con la condanna della parte convenuta Roma Capitale alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 90,00 complessivi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Decidendo sul predetto appello, con il quale la M. aveva lamentato l’illegittimità della quantificazione delle spese giudiziali siccome liquidate in violazione delle tariffe professionali applicabili, il Tribunale di Roma, nella costituzione della parte appellata, con sentenza n. 22486/2015 (depositata il 4 novembre 2015), rigettava il gravame, dichiarando compensate le spese del grado.

A fondamento della decisione adottata il Tribunale capitolino rilevava che, in effetti, l’importo delle spese giudiziali riconosciuto dal giudice di primo grado, nella misura di Euro 90,00, era congruo rispetto ai parametri medi desumibili dal D.M. n. 55 del 2014, ammontando, peraltro, a quasi il doppio del valore della controversia (come prima indicato).

2. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la M.L., resistito con controricorso dall’intimata Roma Capitale. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 92 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 111 Cost., del D.M. n. 55 del 2014 e della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

Con questa censura la difesa della M. lamenta che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Roma non avrebbe potuto ritenere legittima la liquidazione, a titoli di compensi professionali, pur computandola con l’abbattimento del 50%, operata dal giudice di primo grado per una somma – in applicazione dei criteri tabellari “ratione temporis” vigenti – inferiore ad Euro 132,50 (rispetto ad un importo pieno per Euro 265,00), oltre alle spese documentate, all’iva, al cap e al rimborso forfettario nella misura del 15%, nonchè al rimborso per il contributo unificato, di cui pure non era stato tenuto conto nella gravata pronuncia.

2. Rileva il collegio che il riportato motivo è parzialmente fondato nei termini di cui in appresso.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’art. 91 c.p.c., u.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada (come quella a cui si riferisce il presente ricorso), le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione (cfr. Cass. n. 9556/2014 e Cass. n. 369/2017).

Per tale ragione ne consegue che, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere legittimamente applicabili le vigenti tariffe forensi in relazione ai criteri tabellari ordinariamente previsti, senza tener conto del limite stabilito dall’art. 91 codice di rito, citato u.c..

Chiarito ciò, il proposto motivo è da ritenersi fondato con riferimento alla dedotta illegittimità della conferma – con l’impugnata sentenza – della decurtazione dell’importo dovuto a titolo di spese giudiziali, in favore della M., nell’ammontare di Euro 90,00, poichè, pur avendo il Tribunale riconosciuto che, applicando la riduzione del 50%, il minimo dei compensi liquidabili – con riferimento al valore della controversia e alle voci tabellari applicabili (coincidenti tra quelle indicate nella stessa sentenza del Tribunale e quelle riportate in ricorso) – non avrebbe potuto essere inferiore ad Euro 132,50, ha ritenuto ugualmente legittimo l’importo quantificato dal giudice di pace in Euro 90,00, e, quindi, al di sotto del minimo legale (dal quale, infatti, non avrebbe potuto prescindere lo stesso giudice di primo grado, una volta manifestata la sua volontà di voler computare un abbattimento nell’ordine del 50%, senza potersi attribuire alcuna rilevanza al valore della domanda per Euro 54,88, non applicandosi – per quanto precedentemente rimarcato – il disposto dell’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c.).

Quindi il Tribunale, in questi termini, avrebbe dovuto accogliere l’appello (e alla somma dei compensi da determinare correttamente almeno nel minimo legale in applicazione dei criteri tabellari previsti, avuto riguardo alle attività difensive espletate, sì sarebbero dovuti aggiungere gli accessori dovuti ex lege).

Con riferimento, invece, all’omesso riconoscimento espresso del rimborso per contributo unificato, occorre osservare che – di regola – esso costituisce un accessorio che si applica “ipso iure”, ragion per cui non c’è bisogno di una statuizione esplicita nel provvedimento decisorio, risultando evidente che, nel caso di specie, l’importo liquidato a titolo di compensi – ancorchè illegittimamente – nella ridotta misura di Euro 90,00 non poteva affatto ritenersi comprensivo dell’esborso della somma a titolo di contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa, non emergendo, peraltro, alcuna esplicitazione in proposito dalla motivazione dell’impugnata sentenza.

Sulla scorta di tale presupposto va, altresì, ribadito, in via generale, il pacifico principio secondo cui il contributo unificato atti giudiziari, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 rappresenta un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (cfr. Cass. n. 21207/2013, Cass. n. 18828/2015, Cass. n. 15320/2017 e, da ultimo, Cass. n. 18529/2019), sicchè il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione “ex lege”, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte (v. Cass. n. 23830/2015).

3. In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, va riconosciuto che alla ricorrente sarebbe quantomeno spettato, quale legittimo importo minimo dovuto per i compensi giudiziali di primo grado, una somma (computata, per l’appunto, nel limite più basso di quelle previste dalla tariffa professionale) non inferiore ad Euro 132,50 (oltre accessori dovuti per legge), mentre non occorreva una pronuncia espressa per il diritto al rimborso del contributo unificato versato, includendosi nelle spese giudiziali “ex lege”.

Ne deriva la cassazione dell’impugnata sentenza, con il rinvio della causa, in relazione alla parte del motivo accolto, al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre a rideterminare il compenso effettivamente dovuto in conseguenza dell’accoglimento per quanto di ragione della esaminata censura, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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