Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27306 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27306
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22865-2009 proposto da:
G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GAETA 64, presso l’avvocato CARRACINO
ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato APICELLA GAETANO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
25/03/2009, n. 4041/08 r.g.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PRIMATO ALESSANDRO, per delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto 25 marzo 2009, la Corte d’appello di Napoli ha liquidato a favore del signor G.G., a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento penale nel quale questi era imputato, la somma di Euro 750,06, oltre agli interessi.
2. Per la cassazione del decreto ricorre il signor G. con atto notificato in data 8 ottobre 2009 per quattro motivi.
Il Ministero della Giustizia resiste con atto notificato il 21 novembre 2009.
3. Il ricorso è inammissibile. Nessuno dei quattro motivi formulati, con i quali si censurano confusamente e congiuntamente violazioni di norme e vizi di motivazione, espone un quesito di diritto, o una sintesi idonea a identificare il fatto controverso, come richiesto dall’art. 360 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, posto che il decreto impugnato è anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009. A norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, infatti, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., sancita dall’art. 47, si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 4 luglio 2009).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011