Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27305 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24532/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Monti

Parioli, n. 48, presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Marini del

Foro di Roma che lo rappresenta e difende unitamente al Prof. Avv.

Loris Tosi del Foro di Venezia, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 64/14/2010, depositata il 5/8/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

MASTROBERARDINO Paola, la quale ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 5/8/2010 la C.T.R. del Veneto confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.F., medico cardiologo, avverso la cartella di pagamento nei suoi confronti emessa, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis per il pagamento dell’Irap dovuta per l’anno 2005.

Respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, nel merito i giudici d’appello escludevano la sussistenza dei presupposti d’imposta; rilevavano infatti che “l’autonoma organizzazione cui si riferisce l’ufficio non è nella disponibilità del contribuente che presta solo il proprio lavoro inserito in strutture organizzate per proprio conto”.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con unico mezzo, cui resiste con controricorso il contribuente, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che, ai fini della configurabilità del presupposto d’imposta, è sufficiente che vi sia un apparato organizzativo che, “a prescindere dalla titolarità dello stesso”, sia in grado di porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 e dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione alla disposta compensazione delle spese del giudizio d’appello.

Lamenta il ricorrente l’illegittimità della mancata liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa in assenza di reciproca soccombenza e di motivazione sulla concorrenza di giusti motivi.

5. L’unico motivo del ricorso principale è palesemente infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidato il principio – dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi – secondo cui “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (v. e pluribus Cass. Civ., Sez. U, n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231; Sez. 5, n. 16406 del 05/08/2015, non massimata; Sez. 5, n. 25311 del 28/11/2014, Rv. 633690).

Nel caso di specie, nel quale è pacifico che il professionista non si avvalesse di un apparato strumentale e organizzativo ad esso facente capo, ma piuttosto operasse all’interno di “strutture organizzate per proprio conto”, del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso la sussistenza del presupposto d’imposta, pienamente conformandosi al richiamato principio (e, segnatamente, alla prima parte di esso: lett. a). Per contro è la tesi della ricorrente a muoversi in direzione diametralmente opposta.

6. E’ invece fondata la doglianza posta a fondamento del ricorso incidentale.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (quale risultante dalla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), prevedeva infatti la possibilità di compensare le spese di lite solo in caso di reciproca soccombenza o di giusti motivi “esplicitamente indicati nella motivazione” (v. Cass., Sez. 2, Ord. n. 20324 del 27/09/2010, Rv. 615255; Sez. 5, n. 1030 del 18/01/2008 (Rv. 601296).

Nel caso de quo non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stato integralmente rigettato l’appello dell’ufficio e quindi confermata la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, aveva annullato la cartella esattoriale.

La sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi per la compensazione, essendosi apoditticamente limitata ad affermare che “esistono sufficienti motivi per compensare le spese”; nè tali motivi sono per implicito ricavabili da altre parti della motivazione.

7. In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Veneto, per nuovo esame in ordine alle spese oltre che per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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