Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27305 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 24/10/2019), n.27305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14766/2017 R.G. proposto da:

CAD LIGURIA 2 s.r.l., (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Cesare de Carolis (PEC cesare.decarolis.legalmail.it)

e con domicilio eletto in Roma in via del Corso n. 160 presso l’avv.

Raffaello Alessandrini;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)) in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 1480/6/16 depositata il 01/12/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/09/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Amministrazione Doganale, con ciò riformando confermato la sentenza della Commissione provinciale, e sancendo per l’effetto la legittimità dell’avviso di pagamento impugnato, per tributi doganali e iva alle importazioni derivanti da operazioni di importazione realizzate nel corso del 2009;

– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente società con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 201 CDC, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ligure ritenuto solidalmente responsabile per la maggior IVA non pagata all’importazione lo spedizioniere ricorrente sul presupposto, errato, che l’operazione in oggetto costituisse una irregolare introduzione di merci nel territorio dell’Unione e che in quanto perfezionata secondo il meccanismo della c.d. rappresentanza indiretta prevedesse detta responsabilità solidale;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto correttamente motivato l’atto impugnato, che rimandava per relationem ad un precedente PVC dell’Agenzia delle Dogane di (OMISSIS);

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4-bis, e del principio di cui alla Sentenza CGUE n. 349-07 del 18.12.2008, Sopropè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto non violato il principio del contraddittorio endoprocessuale;

– il quarto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 127-quinquiees, e art. 127-sexies, della tab. A, parte III allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto che l’aliquota agevolata IVA del 10% trovi applicazione solo nel caso in cui i pannelli solari oggetto dell’importazione siano destinati direttamente agli installatori e non – come nel caso che ci occupa – ove l’importatore che li introduce nel territorio doganale li rivenda a terzi;

– il primo motivo è fondato;

– la CTR ha infatti ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie in esame l’art. 201 CDC, comma 3;

– occorre premettere, in primo luogo, che la vicenda in esame resta disciplinata nell’ambito dell’art. 201 CDC, per essere avvenuta l’importazione in base ad una dichiarazione doganale. L’art. 4 CDC, punto 9, definisce l’obbligazione doganale come l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione applicabili a una determinata merce. L’immissione in libera pratica, ossia l’atto di introdurre, nel territorio comunitario, merce di provenienza extracomunitaria, rappresenta, dunque, il presupposto dell’obbligazione doganale. Tale atto, nelle operazioni doganali regolari, è preceduto dalla dichiarazione doganale, che – come anche osservato in dottrina – costituisce la manifestazione di volontà dell’importatore (o, comunque, dell’operatore che la presenta) di rendere liberamente commerciabili i beni esteri in un mercato diverso da quello di origine. La fattispecie è espressamente regolata dall’art. 201 CDC, che dispone “I. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure b) al vincolo di tale merce al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione. 2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”. L’art. 202 CDC, invece, prevede che l’obbligazione doganale sorge con l’immissione in libera pratica nel territorio comunitario anche nei casi di “introduzione irregolare” e di “sottrazione indebita al controllo doganale”. In altri termini, nelle ipotesi contemplate dall’art. 201 CDC, la nascita dell’obbligazione è collegata – come per la vicenda in esame – alla dichiarazione doganale, mentre negli altri casi, venendo a mancare l’elemento dichiarativo e l’indicazione della destinazione della merce, opera una presunzione legale di immissione in libera pratica;

– il capoverso dell’art. 201 CDC, comma 3, prevede poi che “quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”;

– in questo caso, la violazione contestata riguarda il corretto assolvimento dell’IVA da parte della società importatrice (Greenvision Ambiente Photo-Solar s.r.l.) che ha dichiarato in fase di sdoganamento che i beni importati sarebbero stati destinati all’installazione diretta, mentre successivamente una parte di essi sono stati ceduti a terzi;

– è chiaro quindi che l’originaria dichiarazione doganale non può ritenersi errata, ed è invece corretta, poichè non conteneva alcun dato falso nè alcun dato errato; essa – predisposta dal CAD ricorrente – era infatti del tutto fedele, dal momento che la diversa destinazione impressa ai beni importati è avvenuta solo dopo detta presentazione e ad opera evidentemente di altro soggetto che di quei beni aveva l’esclusiva disponibilità;

– il motivo in parola merita dunque accoglimento;

– i restanti motivi sono conseguentemente assorbiti nella decisione del mezzo che precede, in quanto divenuti irrilevanti ai fini della decisione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in Euro 5.600 oltre al 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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