Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27305 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26496-2006 proposto da:

IL BALLETTO DI RENATO GRECO – COMPAGNIA ITALIANA DI DANZA

CONTEMPORANEA (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI LANA 28, presso l’avvocato FRAZZITTA ORIETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CACOPARDO GUIDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. COLONNA 27, presso

gli UFFICI DELL’AVVOCATURA DELL’ENTE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALIS PAOLO, giusta procura in calce al ricorso

passivo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3088/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2005;

preliminarmente è presente l’Avvocato COLLACCIANI. La Corte non

ritiene perfezionata la costituzione e non viene ammesso alla

discussione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte d’appello di Roma impugnata con il ricorso proposto dall’Associazione culturale Il Balletto di Renato Greco, detta associazione aveva notificato alla Regione Lazio un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a prestazioni di formazione professionale affidate con una deliberazione della Giunta regionale. La Regione s’era opposta proponendo riconvenzionale per il pagamento di una somma. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento di una somma in favore della regione.

2. Nel giudizio d’appello, l’associazione aveva sostenuto: a) che nella determinazione del quantum ad essa spettante v’era stato errore nell’individuazione della deliberazione della giunta regionale relativa ai criteri di revisione contabile per l’esame dei rendiconti; b) allo stesso fine, era stata trascurata una convenzione stipulata tra le parti, e in particolare gli artt. 7 e 8 di essa.

Con sentenza 11 luglio 2 005, non notificata, la corte capitolina ha respinto l’appello.

3. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre l’associazione con atto notificato il 22 settembre 2 006, per tre motivi.

La regione resiste con controricorso notificato il 27 ottobre 2006.

4. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma solo la riproduzione del testo della sentenza impugnata, e del suo dispositivo.

Occorre brevemente ricordare che la sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., come parte integrante del ricorso, lungi dall’essere mero adempimento formale, è opera di sintesi intellettuale di un professionista iscritto in un albo speciale, e costituisce la premessa essenziale all’illustrazione dei motivi d’impugnazione, ai quali è strumentale.

Attraverso quella esposizione, infatti, il giudice di legittimità è messo a conoscenza degli indispensabili elementi della fattispecie sostanziale e della vicenda processuale che, nella prospettiva della parte impugnante, giustificano la cassazione della sentenza impugnata.

In coerenza con tali premesse, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non esponga la sua versione della vicenda processuale, e dell’oggetto della pretesa, ma si limiti ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione informatica, il testo della sentenza impugnata, privo di relazione con i motivi di ricorso e inidoneo a chiarire la portata delle censure mosse alla decisione, contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente allagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA