Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27305 del 07/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 07/10/2021), n.27305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12349 del ruolo generale dell’anno
2019, proposto da:
D.G.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso
dagli avvocati Galasso Mercurio (C.F.: (OMISSIS)) e Galasso Monica
(C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
BIO COSTRUZIONI S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione
n. 6235/2019, pubblicata in data 4 marzo 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella carriera di consiglio in
data 27 aprile 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.G.R. chiede la revocazione, sulla base di due motivi, della sentenza di questa Corte n. 6235 del 2019, con la quale sono stati dichiarati inammissibili sia il ricorso principale del Comune di San Martino in Pensilis, sia quello incidentale dello stesso D., avverso la sentenza n. 37 del 2017 della Corte di Appello di Campobasso, depositata in data 2 febbraio 2017, in contraddittorio con le società Bio Costruzioni S.r.l. e Axa Assicurazioni S.p.A., e con la condanna del D. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Bio Costruzioni S.r.l..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso è così rubricato: “l’errore di fatto che ha portato alla illegittima pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’odierno ricorrente”.
Il ricorrente sostiene che la dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso incidentale sarebbe imputabile ad una “svista materiale” della Corte di Cassazione, che avrebbe erroneamente ritenuto la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, riferita anche al predetto ricorso incidentale, mentre essa si riferiva esclusivamente al ricorso principale del Comune di San Martino in Pensilis.
L’assunto è destituito di fondamento.
Anche se effettivamente la proposta di inammissibilità del relatore faceva – almeno apparentemente – esclusivo riferimento al ricorso principale, mentre nessun riferimento conteneva con riguardo al ricorso incidentale, nella decisione impugnata non è in alcun modo fatto richiamo al contenuto di tale proposta.
D’altra parte, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha rilievo ai soli fini del rito applicabile ma non determina alcun vincolo per la decisione per il collegio, che può sempre assumere una decisione di segno (anche diametralmente) contrario.
A più forte ragione deve quindi ritenersi che la Corte possa decidere il merito del ricorso, in qualunque senso (purché nei limiti di quanto previsto dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, e art. 380-bis c.p.c., comma 3), anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale.
E’ appena il caso di ribadire, in proposito, che “in tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell’art. 380-bis c.p.c. dal D.L. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un’ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017, Rv. 643667 – 01; nel medesimo senso, con riguardo al precedente regime, in cui era formulata una vera e propria relazione sul ricorso: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, Rv. 607447 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26040 del 05/12/2011, Rv. 620822 – 01; sempre nel medesimo senso, anche con la precisazione che, di conseguenza, “la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4”: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017, Rv. 643132 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019, Rv. 653507 – 01; con riguardo al precedente regime: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007, Rv. 600453 – 01; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24140 del 29/11/2010, Rv. 614912 – 01).
In ogni caso, risulta decisiva/ ai fini del presente ricorso per revocazione la circostanza che non sussiste alcun elemento / che possa portare a ritenere che la Corte abbia effettivamente commesso l’errore percettivo sul contenuto della proposta del relatore prospettato dal ricorrente e, soprattutto, che deve escludersi che un siffatto eventuale errore (anche se, per ipotesi, lo si fosse potuto ritenere sussistente) possa avere avuto alcun rilievo ai fini della decisione del suo ricorso incidentale.
Il ricorrente, nella sostanza, prospetta una omissione o un errore materiale nella proposta del relatore di cui all’art. 380 bis c.p.c., non un errore di fatto che abbia determinato la decisione della Corte sul ricorso incidentale da lui avanzato, secondo quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
L’istanza di revocazione, sotto il profilo in esame, è pertanto senz’altro inammissibile.
2. Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: “l’errore di fatto che ha portato alla illegittima condanna di D. Guerino, ricorrente incidentale, alla refusione delle spese in favore di Bio Costruzioni S.r.l.”.
Secondo il ricorrente, la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Bio Costruzioni S.r.l. sarebbe conseguenza di un errore di fatto della Corte di Cassazione, in quanto pronunziata sull’erroneo presupposto che egli aveva diretto la propria domanda risarcitoria anche nei confronti di tale società.
Egli sostiene invece che, poiché si era limitato a chiedere la condanna del solo Comune di San Maritino in Pensilis e che era quest’ultimo ad aver chiamato in garanzia la Bio Costruzioni S.r.l. (chiedendo esclusivamente di essere eventualmente manlevato, in caso di condanna, da tale società, oltre che dalla Axa Assicurazioni S.p.A.), il rapporto processuale intercorreva esclusivamente tra quest’ultima ed il comune. Di conseguenza, nonostante il controricorso di detta società fosse esclusivamente rivolto a contestare il proprio ricorso incidentale, non era possibile la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della stessa.
Anche questo motivo è inammissibile.
E’ da escludere che la condanna del D. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controri-corrente Bio Costruzioni S.r.l. sia stata pronunziata sull’erroneo presupposto che egli avettot i avanzato la propria domanda risarcitoria anche nei confronti di tale società, essendo stata invece pronunciata esclusivamente sul presupposto (del resto sufficiente a tal fine) che la Bio Costruzioni S.r.l. si era costituita nel giudizio di legittimità al solo scopo di contraddire proprio al suo ricorso incidentale (e non a quello principale del comune).
E’ opportuno precisare che il Comune di San Martino in Pensilis aveva proposto il ricorso principale in primo luogo per censurare la decisione di accoglimento della domanda risarcitoria del D. e, comunque (in via logicamente subordinata), per contestare la decisione di secondo grado, che aveva ritenuto abbandonate le sue domande di manleva nei confronti della Bio Costruzioni S.r.l. e della Axa Assicurazioni S.p.A.. Il D. aveva proposto ricorso in via incidentale contestando il proprio concorso di colpa nella determinazione dell’evento lesivo, in virtù del quale l’importo del risarcimento era stato ridotto del 50% dai giudici di secondo grado, ai sensi dell’art. 1227 c.c..
La Bio Costruzioni S.r.l. aveva proposto il suo controricorso esclusivamente per contraddire al ricorso incidentale del D. (volto ad escludere il suo concorso colposo nella causazione del danno), come aveva certamente diritto (oltre che interesse) a fare, in considerazione della sussistenza, nella fattispecie, di un litisconsorzio necessario processuale ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comportante l’efficacia della pronunzia sulla domanda di risarcimento proposta dal D. anche nei confronti del chiamato in garanzia dal convenuto principale (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017, Rv. 645483 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 – 01, secondo cui “la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante”; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018, Rv. 648826 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25417 del 26/10/2017, Rv. 646454 – 01; in generale, sull’applicabilità del principio di soccombenza persino con riguardo alla posizione dell’interventore nel giudizio, anche in via meramente adesiva, che faccia propria la posizione di uno dei contendenti ed assuma posizione attiva di contrasto verso l’altro, cfr., altresì: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017, Rv. 644284 – 01, secondo cui “il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l’altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull’interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché, secondo la regola di cui all’art. 97 c.p.c., comma 1, in proporzione all’interesse di ciascuna”; Sez. 3, Sentenza n. 925 del 17/01/2017, Rv. 642699 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003, Rv. 565221 – 01, secondo cui “l’interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l’attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio”; Sez. 3, Sentenza n. 6880 del 23/07/1997, Rv. 506189 – 01).
Nella specie, dunque, ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non può attribuirsi alcun concreto rilievo alla posizione processuale della società chiamata in causa dal comune convenuto, rilevando esclusivamente la oggettiva circostanza che essa (peraltro avendone interesse) aveva fatto propria la posizione di uno dei contendenti (il comune convenuto) assumendo invece posizione attiva di contrasto verso l’altro, cioè l’attore D., con riguardo alla domanda risarcitoria da questo avanzata, dato oggettivo correttamente colto dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue che anche in questo caso la censura finisce per risolversi nella prospettazione di un preteso errore di fatto privo di rilievo ai fini della decisione, non sussumibile quindi nel paradigma di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021