Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27305 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27305 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 14326-2012 proposto da:
D’ERCOLE VINCENZO (DRCVCN67R17D653Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato PASTORE FRANCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAZZERINI RENATO, giusta delega in calce al ricorso
per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
FERRO GATTA;

– intimata avverso l’ordinanza nel procedimento R.G. 1163/2011 del
TRIBUNALE di FIRENZE – Sezione Distaccata di PONTASSIEVE,
depositata il 03/04/2012;

Data pubblicazione: 05/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

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Ric. 2012 n. 14326 sez. M3 – ud. 26-09-2013
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FRESA.

R.g.n. 14326-12 (c.c. 26.9.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Vincenzo D’Ercole ha proposto istanza di regolamento di competenza contro
Catia Ferro avverso l’ordinanza del 3 aprile 2012, con cui il Tribunale di Firenze, Sezione
Distaccata di Pontassieve, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza per
territorio del Tribunale di Arezzo, sulla controversia introdotta da esso ricorrente nei
confronti della Ferro con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria il 12

Con quest’ultimo il ricorrente aveva chiesto il pagamento di prestazioni professionali
espletate a favore della Ferro ed il Tribunale, in data 24 agosto 2011 emetteva il decreto
ingiuntivo ai sensi degli arti. 633 e ss. c.p.c.
A seguito della sua notificazione, la Ferro proponeva opposizione con ricorso ai sensi
del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato il 7 dicembre 2011, nel quale svolgeva anche
domanda riconvenzionale per la declaratoria dell’esistenza di una responsabilità
professionale dell’Avvocato D’Ercole e per l’accertamento del diritto al risarcimento dei
danni nella stessa misura degli onorari pretesi dal medesimo o in quella che fosse risultata
dovuta, con compensazione con la ragione creditoria avversaria.

Il Tribunale fissava l’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 702-bis, terzo
comma, c.p.c. in data 13 dicembre 2011 ed all’esito della notificazione del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza, avvenuta il 10 gennaio 2012, il qui ricorrente si
costituiva in giudizio.
§2. Con l’ordinanza qui impugnata il Tribunale ha innanzitutto disatteso l’eccezione
di intempestività dell’opposizione in ragione del perfezionamento della notificazione del
ricorso e del decreto in data 30 ottobre 2011 (data nella quale si erano compiuti i dieci
giorni dalla spedizione della raccomandata relativa al deposito del plico della notificazione,
avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c.). Lo ha fatto sulla premessa che sarebbe stato
ritualmente instaurato il giudizio di opposizione con il rito dell’art. 702-bis e ss. c.p.c. e nel
presupposto che, ai fini dell’applicabilità del rito introdotto dall’art. 14 comma 1 del d.lgs.
n. 150 del 2011, occorresse fare riferimento alla notificazione del ricorso e del decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 643 c.p.c., essendo l’art. 39 c.p.c., là dove dispone, come
modificata dalla 1. n. 69 del 2009, che nei processi su ricorso la prevenzione è determinata
dal deposito del ricorso, «norma applicabile con riferimento ai soli istituti della
litispendenza e della continenza, contrariamente all’art. 643 c.p.c., norma generale in
materia di procedimento per DI, che all’ultimo comma stabilisce che “la notificazione del
decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite”». Su queste basi ha considerato che

Est. Con

U83

ffaele Frasca

luglio 2011, ed ha revocato il decreto ingiuntivo.

R.g.n. 14326-12 (c.c. 26.9.2013)

la pendenza della lite si era verificata dopo la data di entrata in vigore del detto d.lgs.
avvenuta il 6 ottobre 2010. Ha, quindi, osservato, sulla premessa che l’applicazione della
disciplina di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 comportava l’osservanza della norma dell’art. 14
di esso (che riprendeva quella di cui all’art. 30 della 1. n. 794 del 1942) e ciò anche in
punto di composizione collegiale del giudice chiamato a pronunciarsi, che nel caso di
specie il giudizio di opposizione era stato instaurato davanti ad un giudice incompetente,
«dovendosi riconoscere la competenza funzionale del giudice davanti al quale la causa in

cui l’avvocato ha prestato la propria opera>>. Ciò, perché l’opposto aveva svolto la sua
attività professionale davanti al tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata d Montevarchi.
Sulla base di questo percorso ha declinato la competenza nei termini su indicati.
§3. L’intimata non ha resistito al ricorso per regolamento.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte e le conclusioni sono state
notificate alla parte costituita.
§5. Quest’ultima ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile e
subordinatamente infondata l’istanza di regolamento di competenza, assumendo che
correttamente l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto tempestiva l’opposizione e, quindi,
rilevando — senza alcuna precisazione esplicativa del rilievo – che il giudizio sarebbe stato
a decisione collegiale in forza di Cass. Sez. Un. n. 12609 del 2012 e che per la
litispendenza avrebbe valore l’art 643 c.p.c.
§2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.
Rileva preliminarmente il Collegio che, con singolare stranezza, nell’istanza di
regolamento di competenza, dopo che si è argomentato, previa descrizione dello
svolgimento della vicenda processuale, sulla sussistenza della competenza del Tribunale di
Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, e sull’erroneità della revoca del decreto
ingiuntivo come conseguenza della declinatoria di competenza, si conclude la parte
espositiva dicendo che il ricorrente «aderisce e nulla osserva sulla parte della decisione
oggetto di impugnazione che riguarda l’incompetenza del giudice dell’opposizione».
Tuttavia, nelle successive conclusioni si insta per l’annullamento della decisione e
l’affermazione della competenza del detto giudice. Tanto esclude che vi si una nullità del

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Est. Consi R.aae1e Frasca

R.g.n. 14326-12 (c.c. 26.9.2013)

ricorso per l’indeterminatezza della sua formulazione come istanza di regolamento di
competenza.
§3. Tanto premesso, si rileva che la declinatoria di competenza cui è pervenuto il
Tribunale è erronea per le seguenti ragioni.
Va rilevato che dall’esame del fascicolo di parte ricorrente, cui si può procedere,
avendo il ricorso ottemperato all’art. 366 n. 6 c.p.c., emerge quanto segue:
a) il qui ricorrente propose un ricorso per decreto ingiuntivo il 12 luglio 2012 con la

forma ordinaria di cui agli arti. 633 e ss. c.p.c. e senza invocare in alcun modo l’allora
vigente disciplina di cui all’art. 28 della legge professionale n. 794 del 1942;
b) il Tribunale di Firenze emise il decreto ingiuntivo il 24 agosto 2011 espressamente
enunciando <>;
c) il procedimento risultava, dunque, incardinato sia ex latere del ricorrente, sia ex

latere del provvedimento giudiziale, come un normale procedimento per decreto ingiuntivo
secondo il regime del codice di procedura civile;
d) ne seguiva per ciò solo, in ossequio al principio dell’ultrattività del rito, che si
applica quando un processo è instaurato e deciso in una certa forma e si deve esercitare il
mezzo di impugnazione previsto, che l’opposizione avrebbe dovuto proporsi nelle forme di
cui agli arti. 645 e ss. c.p.c. e, quindi, con la forma della citazione, non essendo stato il
decreto pronunciato nella forma speciale su una domanda riconducibile all’ambito di una
tipologia nella quale l’introduzione della domanda in via normale con la forma del ricorso
(come quella delle controversie di lavoro, previdenziali o locative);
e) ne segue che la pretesa del Tribunale di giustificare l’introduzione
dell’opposizione con la forma del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis nel presupposto che

l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 ed in particolare della previsione dell’art. 14 di
esso, là dove ha precisato che nelle controversie di cui all’art. 28 della 1. n. 794 del 1942
l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c. si propone con il rito di cui all’art. 702 bis c.p.c.,

risulta del tutto erronea e lo è indipendentemente dal modo di risoluzione del problema del
se l’art. 14 risultava applicabile, in quanto l’entrata in vigore del detto d.lgs. aveva
preceduto la notificazione del decreto ingiuntivo, come ha ritenuto il Tribunale, oppure al
contrario non lo era, perché il procedimento doveva ritenersi regolato dal precedente
regime, ancorandosi la disciplina al momento del deposito del ricorso;
.

fi l’erroneità discende dalla circostanza che il decreto era stato chiesto ed ottenuto

secondo il procedimento ordinario di cui agli arti. 633 e ss. c.p.c. e non secondo la legge
speciale vigente al momento del deposito del ricorso, onde l’ipotetica sovrapposizione del
3
Est. Cois. Raffaele Frasca

R.g.n. 14326-12 (c.c. 26.9.2013)

regime nuovo di cui all’art. 14, asseritamente possibile – ad avviso del Tribunale – per
essere stata la notificazione del decreto successiva alla sua entrata in vigore, risultava in
realtà impossibile per tale assorbente ragione (e ciò indipendentemente dalla sua palese
inesattezza, là dove individuava il momento di applicabilità del nuovo rito di cui all’art. 14
non già con riferimento alla introduzione del procedimento con il ricorso monitorio e,
quindi, con riguardo ai ricorsi ai sensi della legge professionale depositati dopo l’entrata in
vigore della norma, avallando il singolare effetto di un mutamento della disciplina di un

procedimento in corso senza che il legislatore nel dettare la nuova norma abbia inteso
regolare i procedimenti già introdotti secondo la precedente disciplina; e ciò contro il
chiaro dettato dell’art. 14, che si riferisce alle controversie previste dal’art. 28 della 1. n.
794 del 1942 e, dunque, ad esse nella loro interezza, cioè fino dal loro insorgere nella fase
inaudita altera parte);
g) l’opposizione, dunque, in alcun modo avrebbe potuto proporsi con il rito di cui
all’art. 702-bis c.p.c., ma doveva proporsi con citazione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (e con
tale forma avrebbe, peraltro, dovuto proporsi qualora il decreto fosse stato emesso ai sensi
del citato art. 28);
h) il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 702-bis, nell’espressa supposizione
dell’applicazione del d.lgs. n. 150 del 2011, in, data 7 dicembre 2011 si concretò in atto del
tutto inidoneo a rappresentare, nonostante l’inosservanza della forma della citazione, una
tempestiva opposizione, perché, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c.,
cioè di quello di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, avvenuta a dire del
provvedimento impugnato il 30 ottobre 2011, non si presentava idoneo allo scopo, in
quanto lo scopo che avrebbe dovuto raggiungere l’atto formalmente corretto, cioè la
citazione non venne raggiunto, com’è di tutta evidenza, dal deposito del ricorso, bensì solo
dalla sua notificazione, avvenuta, dopo l’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza
il 13 dicembre 2011, in data 10 (o 11) gennaio 2012 e, quindi, ben oltre il quarantesimo
giorno dalla notificazione del decreto.
§3.1. In tale situazione il Tribunale risulta avere declinato erroneamente la
competenza sul’opposizione, perché in via pregiudiziale, avrebbe dovuto rilevare che
l’opposizione era tardiva e rigettarla in rito per tale ragione.
In via gradata emerge che la incompetenza non era stata nemmeno sollevata
dall’opponente nell’atto di opposizione e che essa è stata rilevata d’ufficio dal Tribunale
non si sa su quali basi ed in virtù di quale potere di rilevazione d’ufficio, come se si
trattasse di competenza territoriale inderogabile.
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Est. Cons. Raffaele Frasca
k.r.\

R.g.n. 14326-12 (c.c. 26.9.2013)

§3.2. L’erronea declinatoria di competenza a questo punto dovrebbe comportare che
si debba dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze (essendo stata frattanto
soppressa la sezione distaccata di Pontassieve).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 49, secondo comma c.p.c., la Corte deve rilevare che, se si
disponesse la prosecuzione del giudizio dinanzi al detto Tribunale, esso dovrebbe chiudere
il processo con la declaratoria di inammissibilità quanto all’opposizione per tardività e,
quindi, per l’esistenza di una situazione per cui la domanda sottesa all’opposizione non

poteva essere proposta (art. 382, terzo comma, c.p.c.).
In questa situazione la sentenza impugnata va caducata, perché ha commesso un
errore sulla individuazione della competenza, ma la Corte deve rilevare che non v’è da
disporre 1 prosecuzione dei giudizio quanto all’opposizione al decreto ingiuntivo, perché
l’unico provvedimento possibile sulla relativa controversi è la presa d’atto che
l’opposizione era tardiva.
A tanto la Corte è legittimata sulla base del principio di diritto secondo cui, quando
la Corte di cassazione, adita con regolamento di competenza rilevi una situazione in cui
risulti evidente che l’azione non poteva essere proposta ai sensi del terzo comma dell’art.
382 c.p.c. deve farne dichiarazione.
Ciò è stato già ritenuto, come emerge dal principio di diritto secondo cui «Il potere
della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta,
previsto dall’art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato
anche in sede di regolamento di competenza, nell’ipotesi in cui la corretta qualificazione
giuridica della domanda evidenzi la tardività dell’azione proposta, atteso che la
declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un’inutile
procrastinazione dello svolgimento dell’attività processuale, essendo destinata ad una
successiva pronuncia d’inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede
di regolamento d’ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l’opposizione a cartella
esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che
questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di
conseguenza, proporre opposizione nei termini dell’art. 22 legge n. 289 del 1981).>>
(Cass. (ord.) n. 24743 del 2011).
§4. La Corte, tuttavia, rileva che parte intimata ed opponente al decreto ingiuntivo
aveva proposto, come emerge dal ricorso in opposizione, domanda di condanna al
risarcimento del danno nei confronti dell’Avvocato D’Ercole nella stessa misura della
somma ingiunta o in quella diversa accertanda, a titolo di responsabilità contrattuale per la
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Est. Cons.l Raffaele Frasca

R.g.n. 14326-12 (c.c. 26.9.2013)

cattiva esecuzione del rapporto di prestazione d’opera, nonché chiesto la compensazione
con il credito oggetto dell’ingiunzione.
Ne deriva, che non determinando la tardività dell’opposizione un impedimento alla
trattazione della riconvenzionale di risarcimento danni, il giudizio deve proseguire quanto
a detta trattazione. Resterà esclusa, dato che l’inammissibilità del’opposizione quanto al
decreto determina il passaggio in giudicato del decreto la possibilità di ottenere

decreto stesso.
§5. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. 140 del 2012
Il Tribunale di Firenze provvederà sulle spese del giudizio all’esito della sua
definizione sia per la parte qui definita, relativa all’opposizione al decreto, sia per quella
sulla riconvenzionale.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Visto l’art. 382 terzo
comma, dichiara inammissibile l’opposizione di Ferro Catia al decreto ingiuntivo. Dispone,
ai sensi dell’art. 49 c.p.c. la prosecuzione del giudizio dinanzi al detto Tribunale sulla
domanda riconvenzionale della Ferro e rimette al Tribunale all’esito della definizione del
relativo giudizio la statuizione sulle spese. Condanna la Ferro alla rifusione al D’Ercole
delle spese del giudizio di regolamento di-competenza, liquidate in euro milleottocento, di
cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26
settembre 2013.

l’accertamento della compensazione del credito risarcitorio con il controcredito di cui al

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