Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27304 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 31247/2018 R.G. proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Claudio Roselli e dall’avv.

Marco Camarda;

– ricorrente –

contro

G.E., P.S., P.A., rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale in calce all’atto di

costituzione, dall’avv. Gianfranco Bruno;

– resistenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 42 pubblicata il 1

febbraio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

ottobre 2020 dal Consigliere Giuseppe Tedesco:

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Celeste Alberto;

uditi l’avv. Camarda per il ricorrente e l’avv. Bruno per gli

intimati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da P.A. contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli, che, in relazione alla successione di G.C., ha dichiarato la falsità del testamento olografo del defunto, contenente la istituzione di erede del medesimo P.A., accogliendo la domanda dei successibili ex lege G.E. (sorella del de cuius) e dei nipoti P.A. e P.S., figli di un fratello premorto del defunto.

Gli attori avevano in un primo tempo agito per fare accertare l’invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore, per poi chiedere in corso di causa, la dichiarazione di nullità del testamento per falsità materiale ad opera del convenuto.

Il tribunale ha, appunto, accolto tale ultima domanda, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico nominato in corso di causa.

La corte d’appello ha ritenuto che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento.

I capitoli di prova, dei quali l’appellante aveva lamentato la mancata ammissione, attenevano a fatti irrilevanti ai fini del decidere. In ordine alle critiche rivolte contro la consulenza tecnica, giustificativa del giudizio di falsità della scheda emesso dal primo giudice, la corte di merito osservava che il tribunale aveva recepito le conclusioni del consulente tecnico, dopo avere ricostruito analiticamente l’iter seguito dall’esperto per giustificare il giudizio di falsità, tenuto conto che le perizie svolte in ambito penale nel procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Vercelli erano giunte alla stessa conclusione.

Per la cassazione della sentenza P.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

G.E., P.S. e P.A. sono rimasti intimati.

La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 20 novembre 2019.

In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha rappresentato che il processo penale a carico dell’attuale ricorrente per il reato di falso in relazione al medesimo testamento si è concluso con l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1154 del 2019.

Gie3. con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale era stata prodotta la sentenza penale di assoluzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si rileva che gli intimati hanno depositato un atto, sottoscritto dall’avv. Gianfranco Bruno, denominato “Comparsa di costituzione e risposta con atto istanza di fissazione dell’udienza di discussione”.

Tale atto, non notificato nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., è inammissibile come controricorso e di esso pertanto non può tenersi conto, ferma la rilevanza della procura al difensore ai fini della partecipazione alla discussione orale (Cass. n. 11619/2010).

2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.

La sentenza è censurata perchè il tribunale non ha ammesso i capitoli di prova per testimoni dedotti dall’attuale ricorrente.

Il motivo è infondato.

In presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo, “il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull’autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità” (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007).

Tuttavia, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, il principio non significa che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto a dar corso a una istanza di ammissione di prova per testimoni. Egli, in base ai principi generali, potrà negare l’ammissione della prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull’esistenza o sull’inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell’eccezione (Cass. n. 154/1973; n. 2699/1968).

Si ricorda ancora che, perchè l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova sia denunciabile in cassazione, si richiede l’idoneità della prova non ammessa ovvero non esaminata a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; n. 5377/2011; n. 5654/2017).

Nella specie il giudice di primo grado ha condiviso e fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, che aveva perentoriamente negato l’autenticità della scheda.

Il ricorrente obietta che occorreva dare corso ai capitoli di prova da lui formulati, intesi “a corroborare quanto affermato nel testamento oggetto di causa, vale a dire l’esistenza del reale affetto e la fiducia che il sig. G.C. nutriva nei confronti del nipote P.A., così come la corretta, ineccepibile e trasparente condotta di quest’ultimo nei rapporti intercorrenti con lo zio” (pag. 13 del ricorso).

Ma al riguardo si deve innanzitutto osservare che la finalità che il ricorrente attribuisce alla prova non corrisponde al contenuto dei capitoli trascritti nel ricorso (pag. 6, 7), intesi piuttosto a dare conto della capacità del testatore.

In ogni caso è chiaro che nei fatti sopra indicati, pure a volere valutare la rilevanza dei capitoli in rapporto all’obiettivo sopra indicato, è assente ogni carattere di decisività nel significato chiarito da questa Suprema Corte.

Invero la circostanza che i rapporti fra il defunto e la persona nominata erede universale fossero buoni non potrebbe avere altro significato che di un mero indizio di coerenza fra la volontà manifestata nel testamento e la reale volontà del defunto, che non si pone di per sè in contraddizione con la falsità della scheda accertata dai giudici di merito.

In base ai principi sopra indicati occorreva invece, perchè la questione fosse proponibile in questa sede di legittimità, che le circostanze oggetto dei capitoli non ammessi fossero tali, se provate da invalidare con certezza l’esito del giudizio.

2. Il secondo motivo denuncia la sentenza per non avere il primo giudice dato corso all’istanza di rinnovazione della consulenza grafica, senza dare idonea motivazione del diniego.

Si rappresenta che, nel giudizio penale a carico dell’attuale ricorrente per il reato di falso, il tribunale di Vercelli, dopo aver dato corso alla prova per testimoni, aveva ritenuto necessario disporre una nuova consulenza grafologica sul testamento oggetto di causa.

Il secondo motivo è infondato.

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte. a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 20227/2010; n 17693/2013; n. 22799/2017).

Si deve aggiungere che il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in termini puramente formali, laddove su una istanza del genere l’omissione di motivazione sarebbe in teoria configurabile solo qualora siano rimaste senza risposte critiche precise e circostanziate mosse all’operato del consulente tecnico (Cass. n. 25862/2011; n. 23637/2016; n. 25562/2018) e “conducenti, in caso di accertato loro fondamento, ad un giudizio opposto o comunque diverso da quello espresso dal consulente (Cass. n. 1848/1971”.

In questo senso è chiaro che non è decisivo, nel senso sopra indicato, il rilievo che, nel parallelo procedimento penale, il giudicante, in esito alla prova per testimoni, aveva deciso di disporre una nuova perizia.

In quanto alle divergenze fra i consulenti di parte e il consulente d’ufficio sull’uso delle scritture di comparazione, adombrate nel ricorso, il ricorrente non indica in questa sede quali critiche, precise e circostanziate, furono in concreto mosse verso l’operato del consulente tecnico d’ufficio, non essendo certamente sufficiente a rendere censurabile in cassazione il diniego del giudice di merito, la manifestazione di un mero dissenso rispetto all’operato del consulente tecnico d’ufficio.

3. Già nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha rappresentato che il processo penale a suo carico per il reato di falso in relazione al medesimo testamento, oggetto del giudizio civile, si è concluso con l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non sussiste, sulla scorta di una relazione tecnica che era giunta a un risultato opposto rispetto a quella accolta dai giudici civili.

Il ricorrente invoca e produce la sentenza penale, intervenuta dopo la definizione del presente giudizio in appello, non ai fini di far valere l’efficacia di giudicato della medesima ai sensi dell’art. 654 c.p.p.. Nella memoria non si afferma che la sentenza penale sia divenuta irrevocabile. Nel corso della discussione in udienza pubblica è emerso che la sentenza è stata impugnata.

Si deve quindi concludere che la sentenza penale del Tribunale di Vercelli sia stata prodotta per avvalorare la tesi, sostenuta nel ricorso, che il giudice d’appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rinnovare la consulenza grafica. In pratica al fine di giustificare una diversa considerazione delle prove assunte nella fase di merito.

In questo senso la produzione è inammissibile, tenuto conto che “il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c.., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti. In tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regola iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Ne consegue che va in questi casi ritenuta l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 23483/2010; n. 22376/2017).

Il ricorrente, nella memoria, paventa un possibile conflitto di giudicati, ma l’argomento in questa sede non è rilevante, in assenza di qualsiasi censura sulla mancata sospensione, da parte dei giudici di merito, del giudizio civile in pendenza del giudizio penale. Per completezza di esame si ricorda che, nel vigore dell’art. 3 c.p.p. previgente, questa Corte aveva precisato che la sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza del processo penale non può essere invocata e disposta in sede di legittimità, in quanto postula la dimostrazione della pendenza di quel procedimento penale, che non può essere fornita con la produzione di nuovi documenti (art. 372 c.p.c.), e, comunque, richiede un accertamento del rapporto di pregiudizialità fra i due processi, involgente indagini di fatto e quindi riservato al giudice del merito (Cass. n. 5108/1978).

Ad ogni modo si ricorda che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, dovendosi ritenere che sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressochè completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75 nuovo c.p.p., comma 3, (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio (Cass. n. 11006/97; conf. n. 1654/2005; 26863/2016).

In conclusione, il ricorso va rigettato, con addebito di spese in favore degli intimati, nei limiti delle spese per lo studio della controversia e per la discussione (Cass. n. 11619/2010 cit.; n. 3325/2011).

Ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli intimati, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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