Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27304 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 24/10/2019), n.27304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22172/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

M.P., (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliata nel

giudizio di appello presso lo studio del Dott. Paolo Fumel (PEC

info.pec.fumel.it).

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 968/02/15 depositata il 18/02/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/09/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’ufficio e confermato la sentenza della Commissione provinciale, sancendo l’illegittimità del diniego di rimborso impugnato, per IVA 2003;

– avverso la sentenza della CTR del Lazio propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente non ha svolto attività difensiva di fronte a questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il secondo giudice erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la previsione di legge relativa al rimborso Iva nei casi di cessazione dell’attività; invero, nel presente caso detta cessazione all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso non si era ancora verificata (poichè il rimborso era chiesto per l’anno 2003 mentre la cessazione era dichiarata nel 2009 esser avvenuta nell’anno 2006) e l’importo del credito Iva per l’anno 2006 (quello di cessazione dell’attività) era indicato in dichiarazione per Euro 254 e non per Euro 10.352,00;

– il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR completamente omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello dell’Ufficio relativo al mancato accertamento della sussistenza effettiva del credito chiesto a rimborso, specialmente alla luce della ridetta discrasia tra quanto indicato nella dichiarazione per l’anno 2006 e quanto chiesto a rimborso;

– il primo motivo è fondato;

– risulta incontroverso in atti che il fatto costitutivo del rimborso D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30, comma 2, sia maturato in data 31.12.2006; conseguentemente esso non ha avuto luogo nell’annualità 2003, come sostiene la contribuente; peraltro è altrettanto pacifico, quindi, che detto credito non sia stato correttamente esposto nella dichiarazione corrispondente;

– anche il secondo motivo è fondato;

– la CTR ha del tutto pretermesso la questione relativa alla effettiva sussistenza del credito, invero sempre contestata dall’Ufficio nei gradi di merito; una volta ritenuta tempestiva l’istanza di rimborso, era onere del secondo giudice, specialmente di fronte a una generale oscurità delle indicazioni fornite dalle dichiarazioni presentate, accertare nel giudizio l’esistenza e quantificare l’ammontare del credito chiesto a rimborso; operazione che risulta del tutto omessa nel giudizio di secondo grado;

– in termini, ancora recentemente, questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019) che in tema di IVA, anche nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività l’Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all’onere probatorio sullo stesso gravante;

– il ricorso deve quindi essere accolto;

– la sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio alla CTR del Lazio perchè proceda alle ridette verifiche nel contraddittorio tra le parti in ordine alla sussistenza e all’ammontare effettivo del credito in parola.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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