Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27304 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3226/2010 proposto da:
P.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
12/11/2009; n. 6529/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.G. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 6529 depositato il 12.11.2009 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo amministrativo iniziato con atto del 10.8.2000, accertato un eccesso di 5 anni rispetto alla ragionevole durata stimata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 500,00.
Il Ministero dell’Economia intimato non si è costituito.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso che con i primi quattro motivi lamenta inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale, fondata sul parametro annuo medio di Euro 1.000,00, dimezzato dalla Corte del merito in considerazione della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, è fondato e merita accoglimento, dal momento che la circostanza valorizzata induce ad una riduzione dell’equo indennizzo, ma secondo un criterio di ragionevolezza che nella specie risulta disatteso.
Le censure esposte con riferimento alla determinazione delle spese restano assorbite.
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando in favore del ricorrente l’equo indennizzo in 4.000,00 (Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo presupposto) oltre interessi legali dalla domanda, con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato condanna il Ministero dell’Economia al pagamento in favore di P.G. a titolo di equa riparazione della somma di Euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011