Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27303 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27303
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27257-2015 proposto da:
L.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati FAUSTO
DONNO e SALVATORE BONADIES ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’Avv. Oronzo Panebianco in ROMA, VIA G.B. VICO 40;
– ricorrente –
contro
Ditta R.P. AGENTE IMMOBILIARE, in persona dell’omonimo
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato PASQUALE
PELLEGRINI ed elettivamente domiciliato in RUVO di Puglia, VIA DIAZ
4;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1496/2015 del TRIBUNALE di TRANI, in qualità
di giudice di appello, pubblicata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, con sentenza n. 8/2014, emessa in data 2.12.2013, il Giudice di Pace di Ruvo di Puglia condannava L.A. al pagamento della somma di Euro 3.000,00 a titolo di penale, come stabilito dal contratto di mediazione stipulato con R.P., agente immobiliare, in data 31.3.2011, avente ad oggetto la vendita di un appartamento di proprietà della L.;
che, avverso detta sentenza, proponeva appello la L.; e che si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto dell’appello;
che, con sentenza n. 1496/2015, depositata in data 16.9.2015, il Tribunale di Trani rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali;
che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.A.; mentre R.P. ha resistito con controricorso.
Rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto le parti hanno transatto la causa con il verbale di conciliazione del 25 ottobre 2017;
che, pertanto, con scrittura in data 27 ottobre 2017 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione iscritto al numero R.G. 27257/2015 (così come precisato dalle parti mediante la dichiarazione del 19.10.2020), con compensazione totale delle spese;
che al presente atto di rinuncia ha aderito anche la parte convenuta, che a tal fine lo ha sottoscritto personalmente, insieme ai rispettivi legali.
Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306 e 390 c.p.c., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulla spese e non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020