Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27303 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12028/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 15/12/2009, depositata l’11/03/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

MASTROBERARDINO Paola, la quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 15/12/2009, depositata l’11/3/2009, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, accogliendo l’appello di C.M.C., ragioniere commercialista, ha riconosciuto alla stessa il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2003, rilevando l’emergenza, dalle relative dichiarazioni, di “redditi di natura esclusivamente professionale, con gli oneri per un dipendente e con quote di ammortamento per beni strumentali (nel 2003 pari ad Euro 6.500) rispondenti alla natura e caratteristiche dell’attività, esercitata direttamente e personalmente”, ritenuti tali da escludere la sussistenza di una autonoma organizzazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese nella presente sede.

Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 29/10/2015 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sulla questione – allora davanti ad essa ancora pendente – della rilevanza dell’unico dipendente come elemento integrativo del requisito della autonoma organizzazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Premesso che è pacifico in causa che la contribuente si avvalesse della collaborazione di almeno un dipendente, rileva che la regula iuris applicata dalla Corte di merito contrasta con l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione allorchè il professionista “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, costituendo onere del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette.

Formula il seguente quesito: “dica la Corte se, in materia di rimborso Irap, qualora il contribuente esercente la professione di ragioniere, impieghi un lavoratore dipendente, violi il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 la C.T.R. che, richiamata espressamente tale acclarata circostanza, ritenendola irrilevante, accolga comunque l’appello del contribuente, escludendo nella fattispecie la ricorrenza dei caratteri di autonoma organizzazione”.

4. Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione riguardo alla disponibilità di locali specificamente adibiti a studio professionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva che in corso di causa l’ufficio aveva dedotto e posto ad oggetto di specifica argomentazione la circostanza che la contribuente dispone di uno studio destinato all’esercizio dell’attività professionale ed assume che tale circostanza rivestiva carattere decisivo costituendo principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della cassazione quello secondo il quale “ai fini dell’assoggettamento ad Irap è sufficiente che la professionista abbia la sola disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile destinato specificamente all’esercizio dell’attività professionale”.

Ciò posto lamenta che la C.T.R. ha omesso ogni considerazione su tale fatto controverso e decisivo.

5. Con il terzo motivo deduce “insufficiente motivazione riguardo alla valutazione del quadro istruttorio inerente alla sussistenza di un’autonoma organizzazione produttiva in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Premesso che costituiva fatto controverso l’essere o meno la contribuente dotata di una pur minima organizzazione produttiva, lamenta su di esso insufficiente motivazione, per essersi al riguardo limitata, la sentenza impugnata, ad affermazioni apodittiche e lapidarie.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

Sulla vexata quaestio della rilevanza, ai fini della configurazione del presupposto dell’Irap, della collaborazione di unico dipendente sono intervenute le sezioni unite, le quali hanno risolto il contrasto sul punto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte, enunciando il seguente principio di diritto: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529).

Alla luce dell’enunciato principio è dunque ravvisabile, nel caso di specie, la dedotta violazione di legge dal momento che la C.T.R. ha escluso tout court la rilevanza, ai fini della configurabilità del presupposto di imposta, della collaborazione di un unico dipendente, pur in mancanza di allegazione o acquisizione alcuna circa le mansioni espletate dallo stesso nel caso di specie o, meglio, di emergenza alcuna che tali mansioni siano “meramente esecutive”; per converso è fondata la censura della ricorrente, atteso che, in mancanza di tale precisazione e/o emergenza fattuale, non può ritenersi assolto l’onere incombente sul ricorrente – trattandosi di istanza di rimborso – della mancanza del presupposto d’imposto.

6. Sono invece infondati i restanti motivi, congiuntamente esaminabili, in quanto prospettanti entrambi vizio motivazionale in relazione alla negata sussistenza dei presupposti d’imposta.

L’Agenzia non specifica gli elementi che la C.T.R. non avrebbe adeguatamente considerato nel giungere – con riferimento ai restanti profili considerati – alla conclusione della insussistenza, nella fattispecie, del requisito d’imposta, nè mette questa Corte in condizioni di verificare direttamente la decisività degli stessi.

In particolare la disponibilità di uno studio ove esercitare la professione appare infatti, in sè, allegazione generica e inidonea a tal fine, in mancanza di specificazione alcuna circa la natura e il titolo dal quale scaturisce tale disponibilità e la riferibilità della stessa in via diretta alla contribuente ovvero a terzi.

7. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra enunciato.

Il giudice del rinvio provvederà altresì al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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