Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27302 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24321-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIDEA ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo

studio dell’avvocato NURI VENTURELLI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2012 della COMM.TRIB.REG. della Puglia,

depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VENTURELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e del sostituto di imposta mod. 760 e 770/2005 presentati da Unidea Italia srl, rilevando omessi versamenti di ritenute di imposta, omessi versamenti Irap, Ires ed Iva ed indebita compensazione di imposte con riguardo a credito non spettante. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento.

Unidea Italia srl proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza n. 159 del 2009.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bari che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 5.3.2012, ritenendo illegittimo il recupero del credito di imposta compensato. Il giudice di appello dava atto che la contribuente aveva omesso di indicare nell’apposito quadro RU della dichiarazione dei redditi il credito di imposta ottenuto a titolo di incentivazione alla ricerca scientifica a norma della L. n. 449 del 1997, art. 5; tuttavia, considerata la natura meramente formale della omissione, riteneva che essa non potesse dar luogo al disconoscimento del credito in conformità a quanto stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 ma soltanto alla applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione della L. n. 449 del 1997, art. 5, D.M. n. 275 del 1998, art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’art. 6 del citato decreto interministeriale stabilisce che il credito di imposta in oggetto deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi.

Unidea Italia srl resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L’art. 6 del Regolamento di disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, approvato con il D.M. n. 275 del 1998, commina la sanzione della decadenza dalla agevolazione fiscale in caso di mancata indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è concesso. In proposito questa Corte ha stabilito che il credito d’imposta di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5 che non è autonomamente rimborsabile e rileva unicamente ai fini della compensazione con i debiti tributari, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, in ragione del richiamo operato dalla norma citata al D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 6 successivamente adottato, per cui il contribuente che abbia omesso tale indicazione decade irrimediabilmente dal beneficio; nè può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che non consente di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge. (Sez. 5, Sentenza n. 22673 del 24/10/2014, Rv. 632760).

2. Le norme citate dal giudice di merito a giustificazione della mancata applicazione della sanzione della decadenza sono inconferenti. La natura formale di una violazione esclude l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.10 comma 3 legge 212 del 2000, mentre nel caso non sono state applicate sanzioni ma è stata dichiarata la decadenza dalla agevolazione fiscale prevista dalla norma regolamentare. Ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5 bis sono violazione formali quelle che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e non incidono sulla base imponibile. L’omessa indicazione in oggetto ostacola l’azione di controllo, quindi è violazione sostanziale.

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito, rigettando integralmente il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta integralmente il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese per i gradi di merito; condanna la contribuente al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro seimila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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