Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27302 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8622-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P. SERVICE DI O.A. & C. SAS, O.A.;

– intimati –

Nonchè da:

P. SERVICE DI O.A. & C. SAS, O.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL MATTONATO 3, presso lo

studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 306/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 191/7/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento accoglieva parzialmente il ricorso proposto da O.A., in proprio, nonchè quale socia accomandataria e legale rappresentante della P. Service Sas di O.A. & c., contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (OMISSIS) sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva operato anche indagini bancarie sui conti correnti della società, relativo al recupero di IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2007, ritenendo solo parzialmente fondati i recuperi di ricavi, e, per converso, parzialmente giustificata la deduzione di costi contabilizzati dalla società.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, investita dall’appello principale della Agenzia delle Entrate e da quello incidentale della O., in proprio e quale legale rappresentante della Sas, con sentenza n. 306/3/2012 in data 10.10.2012, ha rigettato l’appello principale, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale ed ha compensato fra le parti le spese del giudizio.

Contro la sentenza d’appello, depositata in data 11.10.2012, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi, con atto notificato il 22.3.2013.

Resiste con controricorso O.A., in proprio e quale legale rappresentante della Sas, che ha presentato altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, art. 11 Cost., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto del contraddittorio nei confronti di O.G. e P.G., soci, unitamente ad O.A., della Sas P. Service Sas di O.A. & c., i quali, stante la unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, avrebbero dovuto essere litisconsorti necessari nel giudizio, con conseguente nullità dello stesso in assenza della partecipazione di tutti i soci.

2. Con gli altri tre motivi la Agenzia delle Entrate lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la sentenza di appello pronunciato sull’onere della prova con riguardo ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

3. Con il ricorso incidentale anche O.A., nelle predette qualità, ha dedotto, a sua volta, la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario fra società e soci.

4. Il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale sono fondati ed assorbenti.

5. E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dare continuità in questa sede – quello per cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 – 01).

6. Ciò vale, poi, anche per l’accertamento di maggior imponibile IVA poichè nella specie l’Ufficio ha contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento concernente l’imponibile IVA, in assenza comunque di aspetti di esso specifici, non emersi in causa, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018 Rv. 647467 – 01; Cass. N. 26071 del 2015 Rv. 638421 – 01).

7. Ne consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d’ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo. La sentenza impugnata deve essere in conseguenza cassata con rinvio alla C.T.P. di Benevento che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Benevento che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo e sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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