Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27302 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25101/2009 proposto da:

M.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l’avvocato CORONAS SALVATORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORONAS UMBERTO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata-

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

31/10/2008; n. 59484/06 R.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. impugna con ricorso per cassazione affidato a 2 motivi il decreto della Corte d’appello di Roma n. 7113/2009 che, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio da lui introdotto innanzi alla Corte dei Conti unitamente ad altri sei soggetti, ha provveduto a liquidare l’equa riparazione per il segmento eccedente la ragionevole durata a favore degli altri istanti omettendo di menzionare il suo nominativo sia nell’epigrafe, sia in parte motiva, sia infine in dispositivo.

La Presidenza del Consiglio del Ministri intimata non ha spiegato difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi, l’uno in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., l’altro che denuncia vizio d’omessa motivazione, prospettano errore della Corte di merito per avere immotivatamente omesso di pronunciare sulla domanda di equa riparazione formulata dal ricorrente unitamente ad altri consorti in lite del giudizio presupposto, sono fondati e meritano accoglimento.

La lettura degli atti, che la natura processuale del vizio processuale dedotto col primo motivo consente, evidenza l’errore ascritto alla Corte del merito che ha provveduto sulla domanda di equa riparazione omettendo ogni riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, seppur questi avesse proposto il ricorso introduttivo unitamente agli altri istanti. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma che provvederà sulla merito della domanda del ricorrente e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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