Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27301 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10622-2016 proposto da:

B.M., P.G., elettiva mente domiciliati in ROMA,

VIA A. VALLISNERI, 11, presso lo studio dell’avvocato CHIARA

PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO GIUA;

– ricorrenti –

contro

M.C., MA.NA., M.B., C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANICIA 6, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE BASSU;

– controricorrenti –

e contro

CA.PI.LU.;

– intimato –

nonchè sul ricorso proposto da:

M.C., MA.NA., M.B., C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANICIA 6, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE BASSU;

– ricorrenti incidentali –

contro

B.M., P.G., CA.PI.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 521/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.M. e P.G. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 521/2015 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 17 dicembre 2015.

Resistono con controricorso C.A., M.B., Ma.Na. e M.C., i quali hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato in unico motivo. L’altro intimato Ca.Pi.Lu. non ha svolto attività difensive.

La Corte d’appello di Sassari, sezione distaccata di Cagliari, ha rigettato l’appello formulato da B.M. e P.G. contro la pronuncia resa in primo grado in data 25 febbraio 2010 dal Tribunale di Sassari. B.M. e P.G., proprietari di fondo sito in Sassari, località (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), avevano convenuto C.A., M.B., Ma.Na. e M.C., titolari di fondo limitrofo, mappali (OMISSIS), per ottenerne la condanna alla cessazione della turbativa consistente nella incorporazione di una striscia di terreno lunga trenta metri. I convenuti chiamarono in giudizio a titolo di garanzia Ca.Pi.Lu., loro dante causa. Ad avviso del Tribunale di Sassari, lo smottamento del terreno di proprietà B. e P. era da attribuire alla costruzione di una stradina corrente tra i fondi confinanti ad opera dell’originario proprietario degli stessi, e non invece alla realizzazione di un muro nella proprietà di C.A., M.B., Ma.Na. e M.C.. La Corte d’appello ha confermato tale ricostruzione, ritenendo che la realizzazione della strada, che aveva provocato l’incorporazione della striscia di terreno di proprietà B. e P., era verosimilmente da riferire all’unico originario proprietario dei fondi poi alienati a diversi compratori, non avendo comunque i convenuti appellati mai praticato alcuna utilizzazione di tale stradina, nè preteso di esercitare diritti reali sul fondo degli attori, sicchè non risultava alcuna incertezza sulla libertà di tale immobile da pesi e servitù. L’erosione del terreno dei signori B. e P. sarebbe così stata cagionata, secondo i giudici di appello, dal concorso dei lavori di edificazione della stradina e dello stato di pendenza del terreno, e non conseguenza di una volontà dei convenuti di adibire parte delle terreno degli attori a fondo servente.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c..

B.M. e P.G. hanno depositato memoria.

Il primo motivo del ricorso principale di B.M. e P.G. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 949 e 2697 c.c.. In tale censura si evidenzia la natura reale dell’azione negatoria e la conseguente legittimazione passiva degli attuali proprietari del terreno confinante, a favore dei quali si è verificata la situazione antigiuridica della incorporazione del tratto di terreno di proprietà B. e P..

Il secondo motivo del ricorso di B.M. e P.G. deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., essendo irrilevante la conclusione, cui è pervenuta la Corte d’appello, che i convenuti non fossero gli autori dell’incorporazione e non avrebbero comunque preteso di esercitare diritti reali su cosa altrui.

Il terzo motivo del ricorso principale lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 949 e 1485 c.c., artt. 106 e ss. c.p.c., art. 132 c.p.c., avendo la sentenza impugnata omesso di pronunciare sul motivo di appello sulla natura reale della negatoria servitutis, come sulla domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato, indicato quale autore delle opere lesive, e comunque essendo apparente o insanabilmente contraddittoria la motivazione del rigetto della domanda ex art. 949 c.p.c..

I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. I motivi si rivelano in parte inammissibili, giacchè contengono censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata, e comunque sono infondati.

La “actio negatoria servitutis”, che è quella che gli stessi ricorrenti principali sostengono di aver proposto con la loro domanda del 10 settembre 1994, ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non abbiano tale carattere. Allorchè la molestia o il turbamento del possesso o del godimento del bene non si sostanzi nell’affermazione di diritti sulla cosa, non è configurabile un’azione negatoria ex art. 949 c.c., essendo per tale ipotesi apprestati in favore del proprietario altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Ove la violazione materiale della sfera giuridica del proprietario non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, la domanda diretta all’eliminazione dell’attività materiale commessa dal terzo in violazione del diritto reale dell’attore va compresa, in particolare, nell’azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica (Cass. Sez. 2, 22/06/2011, n. 13710; Cass. Sez. 2, 11/02/2009, n. 3389).

Peraltro, mentre la negatoria servitutis implica comunque la legittimazione passiva del titolare del preteso fondo dominante, con riferimento al momento della pronunzia, l’azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., in quanto azione personale, basata sul credito risarcitorio per il pregiudizio alla proprietà dell’attore, va proposta nei confronti dall’autore materiale dell’attività lesiva.

Nella specie, la Corte d’appello di Sassari, con apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito e sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha affermato che la costruzione della stradina che aveva dato causa all’incorporazione del fondo attualmente di proprietà B. e P. (foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS)), non era avvenuta ad opera di C.A., M.B., Ma.Na. e M.C., ma quando sia il fondo degli attori (foglio 25, mappali (OMISSIS)) che quello dei convenuti (mappali (OMISSIS)) appartenevano al medesimo comune dante causa delle parti, Ca.Pi.Lu.. Dunque, per quanto accertato in fatto dai giudici del merito, e non specificamente censurato dai ricorrenti principali, lo stato dei luoghi connotato dalla stradina causa della incorporazione, che B.M. e P.G. hanno allegato quale turbativa arrecata al fondo di cui essi sono ora titolari, risaliva ad epoca precedente alla separazione di detto fondo da quello a favore del quale si nega essere stata costituita la servitù. Ciò di per sè porta a smentire che la costruzione di quella strada nel fondo di esclusiva proprietà Ca. denotasse originariamente l’intenzione di costituire una servitù fra i due fondi poi divisi, tale da giustificare l’esperibilità dell’azione negatoria – come chiedono i ricorrenti principali – nei confronti degli attuali proprietari del terreno pseudo-dominante. Se poi quella stradina, in base alle circostanze obiettive rilevabili al momento della separazione dei fondi, fosse stata davvero posta dall’originario unico proprietario a servizio del fondo in seguito alienato ad C.A., M.B., Ma.Na. e M.C. (mappali (OMISSIS)), la servitù si sarebbe piuttosto costituita ai sensi dell’art. 1062 c.c..

Derivando, in definitiva, secondo la tesi dei ricorrenti, l’ipotizzata legittimazione passiva rispetto all’azione negatoria esercitata dalla sola allegazione della attuale proprietà in capo a C.A., M.B., Ma.Na. e M.C. del fondo confinante, il quale si trova nella medesima relazione di fatto col fondo B. e P. in cui versava al momento in cui entrambi era posseduti dallo stesso proprietario, senza che sia stata allegata e provata, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito, alcuna ulteriore affermazione di diritto proveniente dai proprietari del fondo pretesamente dominante, i primi due motivi del ricorso principale sono da rigettare.

Non vi è poi, quanto in particolare al terzo motivo, alcuna omessa motivazione o omessa pronuncia da imputare alla pronuncia della Corte d’appello. La sentenza impugnata contiene le essenziali argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, che, infatti, i ricorrenti principali hanno ritenuto di censurare sub specie di errores in iudicando con i primi due motivi di ricorso.

Neppure vi è omessa pronuncia sul motivo inerente alla natura reale della negatoria servitutis, in quanto la soluzione adottata e l’iter argomentativo seguito dai giudici di appello hanno implicitamente disatteso la rilevanza decisiva di tale qualificazione ai fini dell’accoglimento della domanda proposta. E’ inammissibile la censura di omessa pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dalle controparti e comunque condizionata all’accoglimento della domanda principale.

Rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato, peraltro volto a riproporre la domanda di garanzia a sua volta rimasta assorbita nel giudizio di merito.

Il ricorso principale va perciò rigettato e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti; non deve provvedersi al riguardo per l’altro intimato Ca.Pi.Lu., il quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna in solido i ricorrenti principali a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.615,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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