Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27301 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23538/2009 proposto da:
R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA
SCATENA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il
18/02/2009; n. 36/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero della Giustizia, R.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 18 FEBBRAIO 2009, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Si costituisce ma non svolge attività difensiva il Ministero.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Correttamente il Giudice a quo ha considerato il computo del procedimento penale presupposto dalla costituzione di parte civile e non dalla mera presentazione della querela. Altrettanto correttamente ha escluso la sussistenza di danno patrimoniale, con congrua motivazione, non avendo il ricorrente fornito prova del nesso di causalità tra la durata del procedimento e il costo della difesa legale.
Va precisato che, pur non essendovi un automatismo assoluto tra ragionevole durata e responsabilità della amministrazione, deve essere l’amministrazione stessa ad indicare elementi e situazioni specifiche, che escludano tali responsabilità, e fornirne idonea prova (al riguardo, tra le altre Cass. S.u. n. 1340/04). D’altra parte, i rinvii richiesti dalle parti potrebbero escludere la responsabilità dell’amministrazione, soltanto ove fossero limitati in un tempo ragionevole.
Va pertanto accolto parzialmente il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Potenza, che si atterrà a quanto sopra indicato. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto attività difensiva, ma essendosi soltanto costituita l’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011