Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27300 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23126/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.C.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/07/2008, n. 51227/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 23 luglio 2008 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di D. B.C., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non si è costituita la D.B..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione.

Questa Corte già si è ripetutamente pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non considerata dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratto. Il sistema della L. n. 89 del 2001, è chiaro: la decadenza opera, dopo un semestre dal passaggio in giudicato della decisione nel procedimento presupposto, e sicuramente anche nei procedimenti promossi anteriormente alle legge stessa. Non ha pregio, in tal senso, l’affermazione del ricorrente circa un’asserita, inammissibile retroattività della L. n. 89 del 2001.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, pur non essendovi un automatismo assoluto tra irragionevole durata e responsabilità dell’Amministrazione, dev’essere l’Amministrazione stessa ad indicare elementi e situazioni specifiche, che escludano tale responsabilità e fornirne idonea prova, ciò che l’amministrazione stessa, come chiarisce il giudice a quo, nella specie non ha fatto (Al riguardo, Cass. S.U. n. 1339/04).

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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