Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27300 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27300 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18435/2011 proposto da:

Antonio CORNACCHIA ( cf: CRN NTN 53A02 C136U)
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Larato, giusta procura a margine del
ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dardanelli n. 37, presso lo
studio dell’avv. Giuseppe Campanelli
– Ricorrente —

contro

Pasqualina PUTIGNANO ( c.f.: PTG PQL 55R50 C136R);

rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Magno, giusta procura speciale in calce al
controricorso e domiciliata presso lo Studio dell’avv. Sebastiano Mastrobuono in
Roma, via Fabio Massimo n. 60
– Controricorrente –

contro la sentenza n. 122/2011 della Corte di Appello di Lecce — sezione
distaccata di Taranto; depositata il 5 aprile 2011; non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6 novembre 2013

Data pubblicazione: 05/12/2013

dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Giuseppe Larato per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Udito l’avv. Sebastiano Mastrobuono, con delega dell’avv. Carlo Magno, per la

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L’avv. Pasqualina Putignano propose ricorso a’ sensi della legge 724/1942 innanzi al

Tribunale di Taranto, chiedendo che le venisse liquidato il compenso per l’opera
professionale prestata nei confronti del proprio cliente Antonio Cornacchia, in
relazione a tre procedimenti civili; il resistente contestò l’effettività della prestazione
dell’opera , assumendo di aver solo formalmente conferito mandato al predetto
difensore , essendo stato, in realtà, l’incarico affidato dalla CONFSAL; concluse dunque
perché il ricorso fosse dichiarato inammissibile ed affinchè la trattazione delle domande
della Putignano si svolgesse secondo il rito ordinario
2 — Il Tribunale, con ordinanza del 4 dicembre 2002, dichiarò inammissibile il ricorso e
dispose la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l’assegnazione della
causa da trattarsi con rito ordinario; a seguito di ciò il procedimento proseguì e
pervenne a decisione senza che il Cornacchia comparisse o svolgesse attività difensiva;
con sentenza n. 2357/2006 la domanda della Putignano venne accolta e il convenuto fu
condannato a pagare euro 6.664,66.
3 — Il Cornacchia impugnò tale decisione sostenendo che, non essendo stata notificata —
né a lui né al proprio difensore- prima dell’inizio della nuova fase innanzi al diverso
istruttore, né l’ordinanza con la quale si dichiarava l’inammissibilità dell’originario
ricorso né il decreto di nomina del diverso istruttore né la fissazione dell’udienza
innanzi a quest’ultimo nè alcun atto di “riassunzione” , sarebbe stato violato il principio

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controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

del contraddittorio con conseguente nullità della decisione presa ai suoi danni ; eccepì
inoltre l’inammissibilità della trattazione in sede ordinaria; in via subordinata deferì
giuramento decisorio all’avv. Putignano.

4 — La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respinse il gravame con

dell’originario ricorso introduttivo all’appellante; la successiva notifica a cura della
Putignano della copia di tale atto e del decreto del 25 marzo 2003 ( di fissazione
dell’udienza di prima comparizione da parte del nuovo istruttore) nonché copia del
verbale di causa dell’udienza tenutasi il 4 dicembre 2003 – giusta ordinanza
dell’istruttore che aveva preso atto della irritualità o dell’assenza di precedenti notifiche
all’appellante- notificato presso il domicilio di detta parte; al nominato procuratore del
Cornacchia era stato altresì notificato il provvedimento reso dall’istruttore in sede di
udienza di prima comparizione del 4 dicembre 2003.

5 — La Corte territoriale giudicò infine inammissibile il deferimento del giuramento
decisorio, operato da difensore non munito di apposita procura e contenuto in un atto
non sottoscritto dal deferente.

6 — Per la cassazione di tale decisione il Cornacchia ha proposto ricorso sulla base di un
unico motivo, mettendo altresì in rilievo di aver impugnato l’indicata decisione per
revocazione dovuta ad errore di fatto, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità
del giuramento decisorio; la Putignano ha resistito con controricorso; entrambe le parti
hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Con l’unico motivo viene denunziata la nullità del giudizio innanzi al Tribunale di

Taranto, compresi tutta l’attività istruttoria ivi compiuta e la sentenza resa all’esito di
esso; si deduce comunque l’inammissibilità del disposto mutamento di rito con
conseguente violazione degli artt. 28 e 29 1. 794/1942 e dell’art. 164 cpc
I.a- Sostiene il ricorrente che erroneamente il giudice dell’impugnazione avrebbe

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sentenza 122/2011 , rilevando che dall’esame degli atti sarebbero risultate: la notifica

disatteso, sia pure per implicito, il motivo relativo alla inammissibilità della c.d.
trasformazione del rito , facendo riferimento alle notifiche avvenute il 6/7 aprile 2004
che però non avrebbero riguardato siffatta questione.
I.a.1 — Il profilo sopraesposto è inammissibile perché la denunciata pronunzia di

riportando il contenuto dell’appello; viola allora il canone di specificità del ricorso in
cassazione — nella sua manifestata discordanza con il c.d. principio di autosufficienza il non aver riportato il contenuto del motivo di gravame di merito che avrebbe posto
l’anzidetta questione all’attenzione della Corte territoriale ; sotto diverso ma
concorrente profilo, il mezzo è inammissibile anche perché , non essendovi stata una
pronunzia sulla pretesa censura attinente al mutamento del rito, detta omissione
avrebbe dovuto essere sindacata innanzi a questa Corte per omessa pronunzia su un
motivo di appello e, quindi, a’ sensi del combinato disposto degli artt. 360,1 comma n.4
cpc e 112 cpc .
I.a.2 — Deduce poi il ricorrente che comunque la comunicazione della fissazione
dell’udienza innanzi al (nuovo) istruttore non avrebbe potuto essere considerata
equivalente alla citazione ex art. 163 e segg. cpc , mancando degli elementi di cui all’art.
164 cpc : anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile perché la parte non deduce
di aver sostenuto tale tesi innanzi alla Corte di Appello che , dunque, si pone come
difesa invalidamente avanzata per la prima jr2a
u 2Anel presente giudizio di legittimità
I.a.3 — Parte ricorrente non ha, inoltre, esplicitato quale lesione del diritto di difesa
avrebbe sofferto a seguito della denunziata irritualità, così che deve trovare applicazione
il principio, più volte espresso da questa Corte ( v. Cass. Sez. III n. 18635/2011; Cass
Sez. III n. 9722/2013), secondo il quale l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire
la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del
procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma
garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di
.

– 4 –

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appello non fa menzione alcuna della problematica attinente al mutamento di rito, pur

difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, con la conseguenza
che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto
error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza
impugnata

di un atto che, al fine di riattivare il procedimento innanzi al nuovo istruttore,
contenesse una specifica vocatio in jus
Il — La regolazione dell’onere delle spese del presente procedimento segue il principio
della soccombenza, secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

I. b — Le considerazioni sopra esposte fanno ritenere assorbito il rilievo della mancanza,

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