Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2730 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6009-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE già EQUITALIA NORD SPA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 2 agosto 2017, la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del primo giudice di rigetto dell’opposizione proposta da G.G. avverso l’intimazione di pagamento di Euro 342.478,83 relativa ad una cartella di pagamento con la quale l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi non versati dalla S.E.A. s.n.c. di G.G. & C. negli anni 1973 -1982; che ad avviso della Corte territoriale e quello ancora di rilievo in questa sede: la notifica della cartella di pagamento richiamata nell’opposta intimazione era rituale e, inoltre, il motivo di appello nella parte in cui veniva eccepita l’inesistenza della notificazione per mancato invio della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a soggetto diverso dal destinatario era inammissibile perchè trattavasi di eccezione nuova sollevata per la prima volta con il gravame; non era mai maturata l’eccepita prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine decennale – trattandosi di contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, per i quali erano già stati posti in essere atti interruttivi nel rispetto della normativa preesistente – alla luce delle lettere di diffida ad adempiere ricevute da Gi.Am., altra socia della S.E.A. s.n.c. e debitrice in solido per i contributi con G.G., in data 23 settembre 1997 e 12 ottobre 1998, della notifica della cartella di pagamento in data 2 marzo 2006 e, quindi, dell’opposta intimazione in data 20 maggio 2014;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il G. affidato a tre motivi cui resistono con separati controricorsi l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132,139,156 e 345 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuta valida la notifica della cartella esattoriale in quanto dall’avviso di ricevimento emergeva che il consegnatario non era stato indicato come convivente o familiare del destinatario (era indicato solo un nome “(OMISSIS)” come colui che aveva ricevuto la raccomandata) e per aver considerato nuova e, quindi, inammissibile la questione relativa al mancato invio della raccomandata informativa; con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 615 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), non essendo stata l’intimazione opposta preceduta dalla notifica della cartella esattoriale cui si riferiva; con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2953 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la Corte d’appello erroneamente non aveva ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione tra l’ultimo valido atto interruttivo notificato al debitore solidale del 1998 e la notifica dell’intimazione opposta effettuata nel 2014 stante la nullità della notifica della cartella di pagamento;

che il primo motivo è infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, la notifica era rituale risultando essere stata consegnata la raccomandata all’indirizzo del destinatario, alla luce del principio secondo cui ” La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso dì ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata. ” (Cass. n. 20918 del 17/10/2016; Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 11708 del 27/05/2011). Quanto alla questione relativa al mancato invio della raccomandata informativa, si osserva che la stessa, proprio alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità è, nel caso in esame, irrilevante (vedi da ultimo, Cass. n. 15364 del 12 giugno 2018; Cass. n. 15367 del 12 giugno 2018);

che dal rigetto del primo motivo discende l’infondatezza anche del secondo e del terzo motivo, basati sulla asserita nullità della notifica della cartella di pagamento richiamata nell’opposta intimazione;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore dei controricorrenti;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (L. di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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