Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2730 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3994-2006 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAVATA EMILIA, giusta

procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

22/02/06, rep. 70140;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 28/01/2005 r.g.n. 40028/99;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ANNA CATERINA MIRAGLIA per delega MASSIMIO DI CELMO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale DOTT.

RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso chiedendo che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile

o, in subordine, manifestamente infondato conclusioni confermate

anche dal DOTT. ABBRITTI PIETRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.G. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Napoli, pubblicata il 28 gennaio 2005, che riformando in parte la decisione del Pretore di Napoli, ha condannato l’INAIL alla costituzione di una rendita del 36% dall’aprile 94 al dicembre 96, e del 13.5% dal 1 luglio 1997 in poi L’INAIL ha depositato controricorso chiedendo che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o rigettata.

Il motivo è così rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, L. n. 88 del 1989, art. 55, D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9. Motivazione insufficiente e contraddittoria”.

Si denunzia la decisione perchè si sarebbe basata sulla CTU che a sua volta si sarebbe fondata sulla individuazione di un errore nella attribuzione della prestazione che invece avrebbe potuto assumere rilevanza solo se accertato con criteri e metodologie disponibili all’atto della iniziale determinazione.

Tuttavia, la CTU e la sentenza non hanno basato la decisione sulla individuazione di un errore da rettificare, ma semplicemente sulla rilevazione di un miglioramento della sindrome nevrotica post- traumatica, che è stata del tutto superata con guarigione dal 31 dicembre 1996. Si confonde pertanto la rettifica di un errore originario con quella che invece è una revisione per miglioramento.

Il ricorso è pertanto inconferente rispetto al contenuto della decisione e va quindi rigettato. Nulla sulle spese, considerata la materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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