Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2730 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15040-2019 proposto da:

H.S.L., RICORSO NON DEPOSITATO al 22/05/2019;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1490/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1490/9/18 depositata in data 23 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto da H.S.L., nella sua qualità di trustee di (OMISSIS) Trust, avverso la sentenza n. 694/4/16 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente proposto contro l’avviso di liquidazione con cui, disconosciuta la sussistenza dei presupposti per il beneficio della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, veniva rideterminata la base imponibile secondo le regole ordinarie del D.P.R. n. 131 del 1986, li artt. 43 e 51, e liquidata l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad atto di compravendita di quota di immobile registrato il 18.9.2013. Tali elementi del fatto processuale sono desunti sulla base del solo controricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate, a fronte del mancato deposito del ricorso notificato e della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Pregiudizialmente, va rammentato che “La norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019 – Rv. 652468 – 01). Orbene, nel caso di specie, il ricorso notificato non è stato prodotto, e lo stesso fatto processuale è stato parzialmente ricostruito sulla base del solo controricorso depositato dall’Agenzia. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 369 c.p.c., il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara l’improcedibilità del ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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