Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2730 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2730 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6163-2015 proposto da:
“IL PARCO” SOCIETA COOPERATIVA A R.L. IN
LIQUIDAZIONE C.F. 04671481002, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliato in ROLA, VIA SESTIO CALVINO n.33,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANA. CANNAS, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
NOCILLI CARLO, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA
IPPOLITO NIEVO n.61, presso lo studio dell’avvocato MARIA
BERNETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 4720/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 11/07/2014;

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

pronunciando sulla domanda proposta da Carlo Nocilli nei
confronti della s.p.a. Il parco in liquidazione, ha dichiarato la
nullità della costituzione dei difensori della cooperativa Il Parco
per nullità della procura ad litem nonché la nullità della
delibera assembleare del 10/11/2001 con la quale era stato
conferito al liquidatore il mandato ad alienare il ristorante
meglio descritto negli atti sul presupposto che si trattasse di
bene assegnato pro quota ai soci in proporzione dei rispettivi
millesimi di proprietà e non di proprietà della Cooperativa.
La Corte d’Appello ha confermato la statuizione della nullità
della delibera.
t-LL

La sentenza è stata fatta oggetto di ,rrevocazioné perché in
palese contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n.
16650/05 del Tribunale di Roma in un giudizio intercorso tra le
stesse parti nel quale il giudice di primo grado si era
pronunciato su identica questione, ovvero sulla proprietà di
beni comuni (ristorante, chiesetta, teatro, silos, Villa Altemps,
saloni e grotte di epoca romana, cd. “beni comuni”) ritenendoli
di proprietà della Cooperativa e non dei singoli assegnatari.
La incompatibilità netta tra le due pronunce imponeva la
revocazione di quella successivamente emessa dalla Corte
d’Appello.
Investita della richiesta revocazione la Corte d’Appello l’ha
respinta sulla base delle seguenti affermazioni:

Ric. 2015 n. 06163 sez. M1 – ud. 10-10-2017
-2-

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2642 del 2003,

nelle due sentenze pur essendovi identità di parti e di oggetto
(declaratoria d’invalidità di delibera assembleare) sono diversi
il petitum e la causa petendi trattandosi dell’impugnazione di
atti distinti per ragioni peraltro diverse nell’una e nell’altra
causa. Infine è dirimente, secondo la Corte d’Appello, che in
nessuna delle due cause ci sia stata domanda di accertamento
dei cosiddetti beni comuni.
La questione della proprietà degli immobili (in capo ai soci
assegnatari pro quota o in capo alla Cooperativa) ha costituito
mero antecedente logico (effettivamente deciso in modo
antitetico) ovvero una questione pregiudiziale priva di
autonoma efficacia di giudicato, essendosi quest’ultimo formato
soltanto sulla validità delle due distinte delibere assembleari.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la
soc. coop.a r.l. Il parco, con un unico motivo, nel quale viene
affermato che le ragioni della decisione sulle due diverse
delibere si erano fondate esclusivamente sulla opposta
soluzione riguardante la proprietà dei beni comuni. Non si
sarebbe, pertanto,trattato di un mero antecedente logico ma di
un presupposto inscindibile dalla decisione.
Il Nocilli ha depositato controricorso. La parte ricorrente ha
depositato memoria.
La censura proposta è inammissibile alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte in ordine ai rigorosi requisiti di
questa forma di revocazione ed all’insufficienza del contrasto
sull’antecedente logico delle decisioni al fine di riconoscere la
fondatezza della revocazione stessa. Al riguardo la Corte ha
affermato che:” Ai fini dell’applicazione dell’art. 395, n. 5, cod.
proc. civ., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad
altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata,
e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due
Ric. 2015 n. 06163 sez. M1 – ud. 10-10-2017
-3-

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giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le
due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza
degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio,
rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per
prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad

anche un fatto costituente un possibile antecedente logico,
restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di
cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all’oggetto degli
accertamenti in essa racchiusi, e risultando l’apprezzamento
del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato
di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e
giuridici (Cass:12348 del 2009; 23815 del 2012).
Nella specie l’oggetto (anche sotto il profilo fattuale) è diverso
nei due giudizi riguardando due delibere impugnate per ragioni
non omogenee e la causa petendi non è l’accertamento della
proprietà dei cosiddetti beni comuni.
La valutazione del “fatto” incompatibile come mero
antecedente logico e non come oggetto del giudicato è frutto di
accertamento insindacabile del giudice di merito ove come
nella specie sia stato ampiamente ed esaurientemente
giustificato.
Non può ritenersi, infine, come prospettato nella memoria
depositatgi che sulla proprietà dei cosiddetti beni comuni si sia
formato il giudicato implicito, secondo i parametri stabiliti nella
sentenza delle S.U.26842 del 2007, in quanto nelle fattispecie
dedotte nel presente giudizio l’antecedente logico contrastante
costituisce esclusivamente un accertamento compiuto
incidenter tantum, privo di valore di giudicato, dovendosi
ritenere ancora da definire lo statuto proprietario dei beni cd.
comuni.
Ric. 2015 n. 06163 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non

In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato
il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente

E 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma
quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017
Il Presidente
(Dr. Andrea Scaldaferri)

a pagare in favore della controricorrente E 5000 per compensi;

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