Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 273 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 05/01/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 05/01/2022), n.273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22588/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.C., rappresentata e difesa nel presente giudizio

dall’Avv. Antonio Lovisolo, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Marco Paoletti, in Roma, Via Timavo n. 32, giusta

procura speciale a margine del controricorso, con elezione di

domicilio in data 10 dicembre 2019.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 47/5/2013, depositata il 22-7-2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da V.C., esercente ditta individuale di commercio di oggetti di antiquariato, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova (n. 181/5/2011), che aveva rigettato il ricorso presentato dalla contribuente, per l’anno 2004, contro l’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, utilizzando il metodo induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, innescato dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dai decreti ministeriali 10 settembre 1992, 19 dicembre 1992 e 21 settembre 1992, per la determinazione del reddito sintetico.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso la contribuente.

4. In data 7 ottobre 2020 la contribuente ha depositato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

5. Con ordinanza del 23 febbraio 2021 questa Corte ha disposto che la contribuente provvedesse, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ad effettuare la notificazione alla Agenzia delle entrate dell’elenco dei documenti depositati.

6. La contribuente ha provveduto a tale adempimento con la notificazione in data 19 aprile 2021, come da RAC (Ricevuta di avvenuta consegna).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto è consentito all’Agenzia delle entrate procedere con accertamento induttivo, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, che non si pone in contrapposizione con l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “motivazione apparente sub specie della sua incomprensibilità, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo errato il giudice d’appello ad accogliere il gravame della contribuente in quanto l’Ufficio non era “entrato nel merito…. delle giustificazioni prodotta dal contribuente”. In realtà, i procedimenti di controllo, sintetico e studi di settore, sono disciplinati da norme diverse. Nell’accertamento sintetico è previsto l’obbligo di inviare preventivamente al contribuente un questionario, che di fatto vale ad instaurare il contraddittorio preventivo. Negli studi di settore, invece, la procedura di accertamento costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce “procedimentalmente” in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente.

4. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

4.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.

In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con indicazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione ((OMISSIS)), del valore della controversia pari ad Euro 33.882,00, dell’importo lordo dovuto pari ad Euro 5082,30, del numero di rate da pagare (20), dell’importo versato per la definizione della prima rata pari ad Euro 254,11, con indicazione della la data di versamento del 24 maggio 2019.

E’ stato prodotto anche il modello F24 recante la somma di Euro 254,11, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata.

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, convertito in L. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

4.2. La contribuente ha provveduto alla notificazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dei documenti depositati (domanda di definizione della lite; copia della relativa ricevuta telematica di spedizione; copia della quietanza di versamento della prima rata).

5. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

6. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., n. 890/2017; Cass., n. 5955/2014), anche perché il giudizio si è estinto per una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso della Agenzia delle entrate, con la definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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