Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27299 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22127-2018 proposto da:

K.S.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cesare Fracassini N 4, presso lo studio dell’avvocato Elena Ferrari,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro

Facchino, Davide Virgilio Francesco Guardamagna;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Genova, Via XX

Settembre 8-16, presso lo studio dell’avvocato Claudio Pesce, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.S.S., D.B.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 58/2018 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 17/01/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Cimmino

Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine

il rigetto ricorso.

Udito l’Avvocato Elena Ferrari per parte ricorrente che concluso come

in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Il ricorso è proposto da K.S.P., originaria convenuta nel giudizio proposto dai sigg.ri D.S. e D.B.E., proprietari dell’immobile sottostante, che avevano proposto nei suoi confronti domande ripristinatorie e risarcitorie per inconvenienti vari arrecati al loro alloggio e causati da quello della convenuta.

2. Quest’ultima aveva chiamato in garanzia il suo dante causa S.M. che era stato dichiarato contumace.

3. All’esito di ctu, il tribunale adito accoglieva alcune delle domande attoree, ne respingeva altre e condannava il terzo chiamato S. alla manleva.

4. Proposto appello principale dalla convenuta soccombente K. ed incidentale da parte degli attori D.S. e D.B.E. in relazione alle domande respinte, si costituiva anche il terzo chiamato che eccepiva l’inesistenza e/o nullità della notifica (mai avvenuta) nei suoi confronti della chiamata in giudizio, con conseguente invalidità della sentenza pronunciata sulla domanda di garanzia.

5. La Corte d’appello accoglieva l’eccezione preliminare del terzo chiamato sostenendo che i due tentativi di notificazione effettuati integravano delle notificazioni inesistenti.

6. Per il resto la corte respingeva l’appello principale e accoglieva quello incidentale accogliendo anche le residue domande degli attori.

7. La cassazione della sentenza è chiesta dall’originaria convenuta K. sulla base di tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione sulle notifiche effettuate al terzo chiamato S.M., che ad avviso della ricorrente non sarebbero inesistenti ma nulle.

10.Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla domanda di rinnovo della ctu formulata con l’appello e giustificata con la deduzione della impossibilità tecnica di esecuzione della rimozione della tubazione di scarico secondo la soluzione proposta dal CTU ed avallata dal tribunale. La ricorrente deduce inoltre l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che l’innalzamento del pavimento del bagno è precluso dalla disciplina relativa all’abitabilità dell’appartamento, nonchè dalla mancanza di una pendenza adeguata per l’allacciamento dello scarico delle acque.

11.Con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella necessità di rinnovo della CTU avanzata dall’appellante con riferimento al punto in cui nella relazione il consulente avrebbe indicato che lo scarico sarebbe stato posto nell’intercapedine di proprietà dei signori D. e Di. in sede di ristrutturazione, quando, in realtà, sarebbe stato posizionato sin dall’origine in sede di costruzione dell’immobile, con costituzione della servitù da parte del pater familias e conseguente violazione dell’art. 1031 c.c..

12. In riferimento al primo motivo occorre dare atto che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia e che tale rinuncia risulta accettata dal controricorrente S.M., dante causa e terzo chiamato.

13.In relazione a questo motivo va dunque dichiarata l’estinzione del ricorso ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; nulla va disposto sulle spese attesa l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente S..

14 Con riferimento, invece, al secondo motivo, le due censure in cui esso è articolato sono infondate poichè la corte territoriale ha espressamente esaminato il motivo di impugnazione dedotto dall’odierna ricorrente richiamando integralmente gli accertamenti della CTU ed ha ritenuto, con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, che l’esito della CTU svolta in primo grado e rispetto alla quale la stessa previsione oggetto di censura, cioè quella di “demolizione e rifacimento integrale del pavimento del bagno dell’appartamento della convenuta alzandola in maniera adeguata, con un rifacimento degli impianti idraulici”, contenga (come dimostra il riferimento in maniera adeguata) una prescrizione formulata non in termini assoluti ma che presuppone, piuttosto, la concreta individuazione di modalità e soprattutto delle misure che tengano conto anche della fattibilità urbanistica del rimedio indicato.

15.Tale rilievo comporta che la censura formulata non attenga alla legittimità della decisione adottata dalla corte territoriale ma al profilo esecutivo della statuizione infondatamente censurata.

16.Con riguardo al terzo motivo, in relazione alla circostanza che lo scarico sarebbe stato posto nell’intercapedine non in sede di ristrutturazione – come erroneamente indicato in ctu bensì in sede di costruzione dell’immobile dall’unico proprietario, e osserva il Collegio che la censura appare inammissibilmente nuova perchè attinge un profilo non trattato nella sentenza impugnata, e cioè senza che parte ricorrente specifichi ove su di esso sia stata investita la corte territoriale con l’atto citazione in appello, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente quanto precisato, tra parentesi, a pagina 14 e 15 del ricorso ove ci si limita a richiamare la relazione allegata all’atto d’appello e riguardante informazioni desunte dalla certificazione storica dell’edificio.

17. E’ principio consolidato, infatti, che il ricorrente in cassazione che proponga una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (cfr. Cass. 27568/2017; 1435/2013).

18. Atteso l’esito del secondo e terzo motivo, il ricorso per la parte non rinunciata va respinto.

19. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati D. e D.B..

20.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento nei confronti di S.M.; rigetta il ricorso nei confronti di D.S. e D.B.E..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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