Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27299 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17457/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

GENERAL TRADE s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto

Bottacchiari, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto

Bottacchiari, in Roma in via Oslavia n. 28-int. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 850/52/2014, pronunciata l’8 gennaio 2014 e depositata

il 29 gennaio 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”), ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 203/38/2012 emessa dalla CTP di Napoli.

2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso invito di pagamento, notificato il 13 gennaio 2010 al contribuente in relazione a bolletta doganale del 21 marzo 2006, emesso sulla scorta di un report conclusivo di una missione in Malaysia dell’OLAF dell’8 maggio 2009 che accertò la falsità del relativo certificato d’origine (From A).

La CTP di Napoli, in particolare, accolse l’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero ritenendo insussistenti i presupposti per la proroga del detto termine TULD, ex art. 84, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, con riferimento al fatto del 21 marzo 2006 ed in ragione dell’assenza di prova della data di formulazione e comunicazione della notitia criminis nel termine di prescrizione (all’epoca triennale).

3. La CTR, rigettando l’appello dell’A.D., con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione di primo grado ritenendo necessaria, ai fini dell’operatività della proroga in oggetto (art. 221 C.D.C., e TULD, art. 84), la comunicazione, entro il termine di prescrizione, di un fatto costituente notitia criminis, nel caso concreto non provata sotto il profilo temporale, e non sufficiente la decisione, nella specie sussistente, di inviare una missione all’estero al fine di accertare la falsità del certificato d’origine.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, e la contribuente si difendo con controricorso (deducendo anche profili di inammissibilità del motivo per come formulato).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione ed errata interpretazione del TULD, art. 84, e del Reg. Ce 2913 del 1992, art. 221…”.

Nonostante la tecnica redazionale utilizzata tanto per la formulazione della critica quanto della relativa rubrica, con il ricorso ci si duole dell’interpretazione data al citato TULD, art. 84, nel senso della necessità, ai fini dell’operatività della proroga del termine di prescrizione dell’azione di recupero, della comunicazione di una notizia criminis prima del decorso del termine della cui proroga trattasi. Secondo la tesi del ricorrente, in sintesi, sarebbe ai detti fini sufficiente la decisione dell’Amministrazione, nella specie sussistente, di inviare una missione all’estero al fine di accertare la falsità del d’origine.

2.1. Il motivo unico di ricorso, ammissibile nei termini di cui innanzi, è infondato, per la ragioni di seguito evidenziate, in applicazione di principio costantemente ribadito da questa Corte (anche in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia), applicabile anche alla fattispecie in oggetto e dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l’accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, a condizione che, nel termine prescrizionale, decorrente dalla insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a quelli più recenti: Cass. sez. 5, 03/08/2012, n. 14016, Rv. 62368401; Cass. sez. 6-5, 03/12/2015, n. 24674, Rv. 637507-01; Cass. sez. 5, 16/12/2016, n. 26045, Rv. 641951-01, per la quale il medesimo principio opera non solo con riferimento al termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione ma anche con riferimento al termine di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. n. 373 del 1990, ex art. 11, e, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente, Cass. sez. 5, 12701/2018, n. 615, Rv. 646805-01).

E’ stato altresì specificato che, ai fini dell’operatività della proroga di cui innanzi, è necessario che nel termine prescrizionale l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis ovvero lo stesso sia ricevuto dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali: a tal fine, la relazione redatta dall’OLAF configura un documento che integra detta notitia criminis, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01).

2.2. Sicchè, la CTR, nella specie, ha fatto corretta applicazione degli evidenziati principi, in ragione dell’assenza di prova della formulazione della notitia criminis, ovvero della sua ricezione nei termini di cui innanzi, non potendosi ritenere integrato il detto presupposto sulla scorta della mera decisione dell’A.D. di inviare una missione all’estero, al fine di accertare la falsità del certificato d’origine, cosa ben diversa dal report conclusivo di una missione OLAF, nella specie (pacificamente) intervenuto (l’8 maggio 2009) dopo il decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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