Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27299 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22791-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso l’avvocato GICCA

PALLI STELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO FREGNI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

30/06/2009, n. 736/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bologna del 30 giugno 2009 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di M.G.F., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il M..

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente Ministero sostiene l’improponibilità della domanda, non essendo stata presentata nel giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo l’istanza di prelievo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente al riguardo (tra le altre, Cass. N. 24901/08), precisando che la nuova disciplina non può incidere sugli atti anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati dalla normativa anteriore, in mancanza di ogni disciplina transitoria, e dunque non rileva quando, come nella specie il procedimento presupposto sia stato definito anteriormente alla sua entrata in vigore.

Aggiunge il Ministero, in subordine che l’assenza di istanza di prelievo avrebbe dovuto comunque incidere sulla determinazione del quantum. Ma il giudice a quo afferma, con motivazione adeguata, di aver tenuto conto di tale profilo, determinando un indennizzo annuale di Euro 1.200,00 invece di Euro 1.500,00.

Infine, anche nel presente procedimento opera il principio della condanna alle spese in caso di soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, anche per il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA