Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27298 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1253/2012 proposto da:

Z.L., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. Giovanni Girelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Prof.

Giovanni Girelli, con studio in Corso del Rinascimento n. 19;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di

Bolzano n. 75/02/2010, pronunciata il 21 ottobre 2010 e depositata

il 29 dicembre 2010;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2019

dal Consigliere Fabio Antezza;

lette le conclusioni scritte della del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per

l’accoglimento del solo motivo n. 8, con conseguente cassazione

della sentenza impugnata con rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con otto motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) declaratoria di inammissibilità (per difetto di procura ad litem) dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 234/01/2008 emessa dalla Commissione tributaria di I grado di Bolzano. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta contro avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP per il 2001 (n. (OMISSIS)).

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e, concordemente, dal ricorso e dal controricorso la procura in oggetto fu rilasciata dal contribuente (poi appellante) a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio con la seguente letterale formulazione: “Il sottoscritto Sig. Z.L.,… delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio il Dott. V.M., Dottore Commercialista,…., conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti…”.

3. La Commissione tributaria di II grado dichiarò inammissibile l’appello per difetto di rappresentanza processuale, ritenendo insussistente la procura ad litem con riferimento al giudizio d’appello in quanto inidonea, quella conferita a margine del ricorso introduttivo del primo grado, a superare la presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4, necessitante invece, a detta del Giudice di merito, della formula “”in ogni sua fase e grado””. Il Giudice d’appello fece espresso riferimento a Cass. sez. 5, 12/03/2002, n. 3537, Rv. 552990-01, per la quale la procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al Giudice tributario, rilasciata in primo grado con riferimento all’intero giudizio “”in ogni sua fase e grado””, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 4, applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, (nello stesso senso, sostanzialmente, anche Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, e Cass. sez. 5, 29/07/2009, Rv. 609201-01).

4. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e sostenuto da memorie, mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Pregiudiziale è la trattazione della questione di improcedibilità del ricorso per cassazione dedotta con il controricorso e fondante sulla (assunta) mancata richiesta (da parte del ricorrente) alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria di questa Corte.

1.1. La questione è infondata.

In primo luogo, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d’ufficio del Giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest’ultima, come nella specie non essendo contestato il tenore letterale della procura, come riportato negli atti, sul quale, anzi la parti concordano (sui limiti dell’inammissibilità nel caso di mancata richiesta di trasmissione si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 5, 24/03/2017, n. 7621, Rv. 643472-01; Cass. sez. 3, 03/03/2011, n. 5108, Rv. 616971-01).

Nella specie, comunque, come emerge dagli atti, la richiesta in oggetto sussiste ed è stata in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione.

2. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti di seguito evidenziati.

3. I motivi nn. 1 e 2 di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

Con essi si deducono, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, la “nullità del procedimento” per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 12, e dell’art. 83 c.p.c., comma 4, nonchè la “violazione e falsa applicazione” delle dette norme.

Ci si lamenta, in sostanza, della ritenuta applicazione al processo tributario della presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4.

3.1. I motivi in oggetto sono infondati, vigendo anche nel processo tributario la presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4, in ragione del rinvio generale contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

Il citato D.Lgs. n. 546, art. 12, comma 3, applicabile anche al procedimento d’appello in forza del rinvio contenuto nel successivo art. 61, disciplina per il contenzioso tributario, con carattere di specialità rispetto alle regole fissate in via generale per il processo civile dall’art. 83 c.p.c., le sole forme di conferimento dell’incarico al difensore ma non esclude l’applicabilità al processo tributario, proprio in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, della restante disciplina della menzionata norma codicistica sempre che, come accade per la presunzione in oggetto, non rilevi profili d’incompatibilità (sul punto si vedano, ex plurimis, soprattutto in motivazione: Cass. sez. 5, 22/09/2006, n. 20520, Rv. 593829-01, e Cass. sez. 5, 12/03/2002, n. 3537, Rv. 552990-01; per concrete applicazioni della presunzione in esame con riferimento al processo tributario si vedano altresì, ex plurimis: tra le più recenti, Cass. sez. 6-5, 21/06/2018, n. 16372, Rv. 649372-01, nonchè Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, e Cass. sez. 5, 29/07/2009, Rv. 609201-01).

4. I motivi nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

4.1. Con essi si deducono, sotto vari profili ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (motivi nn. 3 e 5), e n. 3 (motivi nn. 4 e 6), la “nullità del procedimento per violazione dell’art. 83 c.p.c.,” (motivi nn. 3 e 5), nonchè violazione o falsa applicazione del detto art. 83.

Ci si duole, in sostanza, della statuizione di merito laddove ha ritenuto non idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4, la procura apposta a margine del ricorso introduttivo del primo grado in quanto non recante la formula, riferita all’intero giudizio, “in ogni sua fase e grado” bensì la diversa dizione: “in ogni fase del giudizio”, comunque accompagnata dal conferimento di “ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti…”.

Con i motivi nn. 7 ed 8, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, comma 1, nn. 5 e 4, si deducono: “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (motivo n. 7), e “nullità del procedimento per violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, (motivo n. 8)”.

4.2. I motivi nn. 3, 4, 5 e 6 sono fondati, nei seguenti termini, con assorbimento dei motivi nn. 7 e 8.

Come chiarito anche da Cass. S.U., 17/05/1991, n. 5528, Rv. 472215-01 (ed innumerevoli statuizioni successive sostanzialmente conformi), la presunzione stabilita dell’art. 83 c.p.c., u.c., opera ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcun’altra indicazione.

Se nel contesto dell’atto (e salva l’esistenza in esso di ulteriori elementi limitativi) si precisa che la procura viene conferita “”per il presente giudizio” (o si usano in alternativa altri sinonimi come “processo” “procedimento” “causa” “controversia” “lite”) vi è l’evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi” (in senso sostanzialmente conforme si veda, ex plurimis, limitando il riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. IV, 06/12/2016, n. 24973, Rv. 641984-01; Cass. sez. V, 05/05/2010, n. 10813, Rv. 613189-01).

4.3. Nella fattispecie in esame la procura, apposta a margine del ricorso introduttivo del primo grado, è stata rilasciata con riferimento al “giudizio” (formula equipollente a: “per il presente giudizio”; “presente processo”; “presente procedimento”; “presente causa”; “presente controversia”; “presente lite”) e non sussistono ulteriori elementi limitativi con l’evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado.

Non costituisce quindi elemento limitativo l’inciso “in ogni fase”, riferito al “giudizio”, dato che “il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi” (Cass. S.U., n. 5528, cit.) non necessitando di formule sacramentali, con la conseguenza che esso (inciso) deve intendersi con riferimento anche al secondo grado.

Deve inoltre affermarsi che, in base a considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle delle citate Sezioni Unite, analogo rilievo può svolgersi con riferimento al termine “fase”, che, rapportato a “giudizio”, e, nella prassi, ampiamente utilizzato, piuttosto che in contrapposizione a “grado” del processo, come suo sinonimo (Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, in motivazione); sicchè non può ritenersi rivestire quel carattere delimitativo invece attribuitogli dalla sentenza impugnata.

Così argomentando, risulta peraltro nella specie non concludente quanto evidenziato dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano con riferimento a Cass. sez. 5, 12/03/2002, n. 3537, Rv. 552990-01 (comprese le successive sostanzialmente conformi tra le quali: Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, e Cass. sez. 5, 29/07/2009, Rv. 609201-01). Tale statuizione del 2002, difatti, non ha ritenuto necessario, al fine di vincere la presunzione in esame, l’utilizzo della formula contenente l’inciso (riferito al “giudizio”) “”in ogni sua fase e grado”” ma ha solo chiarito che tale ultima formulazione è una di quelle che consente di ritenere evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado (dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi).

5. In conclusione, rigettati i motivi nn. 1 e 2, devono essere accolti solo i motivi nn. 3, 4, 5 e 6, nei termini di cui innanzi, con assorbimento dei motivi nn. 7 ed 8, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che (oltre a provvedere anche in merito alla regolazione delle spese del presente giudizio) farà applicazione del seguente principio di diritto, formulato ex art. 384 c.p.c..

“La procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad “ogni fase del giudizio”, in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 4, applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2″.

P.Q.M.

accoglie i motivi nn. 3, 4, 5 e 6 del ricorso, nei termini di cui in parte motiva, con assorbimento dei motivi nn. 7 ed 8 e rigetto dei motivi nn. 1 e 2, e cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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