Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27297 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27297 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 346-2008 proposto da:
MARCHESI GIUSEPPE MRCGPP38A03G388X, LAMPUGNANI RINA
LMPRNI39P44L449L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BOLZANO 19, presso

lo studio dell’avvocato

SBARDELLA STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato
D’ALTILIA MICHELE;

2013

ricorrenti

contro

2190

FIN-CE di CARLINO RICOTTI & C. s.a.s (gia’ FIN-CE
s.r.1.)

01675490187,

in

persona

del

legale

rappresentante e socio accomandatario, Sig. Carlino

Data pubblicazione: 05/12/2013

Ricotti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AZUNI
9, presso lo studio dell’avvocato de CAMELIS PAOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRECO
RUGGERO;

1604/2007

della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 11/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

29/10/2013

dal Consigliere Dott. EMILIO

MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

dell’avvocato

ANDREA

MICHELE

CIMMINO,

D’ALTILIA

con
difensore

delega
dei

ricorrenti, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato RAFFAELLA de CAMELIS, con delega
dell’avvocato PAOLO de CAMELIS difensore della
resistente, che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La

s.r.l.

FIN.CE

premesso di essere proprietaria

dell’immobile censito, al Catasto terreni di Pavia al Foglio
10 mapp. 38-39-40 confinante ad est con i mapp. 265-266 e 267

questi ultimi avevano occupato abusivamente parte del fondo di
sua proprietà eseguendovi opere di giardinaggio e
piantumazione – li conveniva in giudizio avanti al tribunale
di Pavia per sentire determinare i confini e condannare i
convenuti al rilascio della porzione di terreno di proprietà
di essa istante da essi posseduta senza titolo, oltre al
risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, eccependo preliminarmente la
carenza di legittimazione attiva della società istante; nel
merito, chiedevano il rigetto della domanda e, in via
riconvenzionale, la declaratoria della intervenuta usucapione
a favore dei convenuti della porzione di terreno contestata.
Con sentenza dep. il 14 gennaio 2004 il tribunale determinava il
confine fra le rispettive proprietà condannando, i convenuti al rilascio
del terreno occupato dai convenuti
Con sentenza dep. 1’11 giugno 2007 la Corte di appello di Milano
rigettava l’impugnazione proposta dai convenuti.
Per quel che ancora interessa nella presente sede, secondo i
Giudici, era innanzitutto infondata la eccezione di carenza di
legittimazione attiva della FIN. CE s.r.1., sollevata dai convenuti a

di proprietà di Marchesi Giuseppe e Lampugnani Rina e che

stregua della prospettazione formulata nell’atto di citazione da parte
dell’attrice che si era qualificata come proprietaria del bene de quo,
essendo la titolarità o meno del diritto questione relativa al merito.
D’altra parte, nell’escludere l’usucapione decennale invocata dai

l’atto di acquisto della proprietà dei convenuti, del 1977, non poteva
costituire il titolo astrattamente idoneo previsto da tale norma in
quanto in esso non si faceva alcuna menzione della striscia di terreno in
contestazione, che era ricompresa in mappali diversi da quelli ivi
menzionati mentre di mero stile era la clausola contenuta nell’atto di
acquisto dell’attrice secondo cui la vendita avveniva nello stato di
fatto e di diritto in cui l’immobile si trovava.
Anche la domanda di usucapione ventennale era respinta, giacchè se
il possesso esercitata dai convenuti, dal 1977 al 1994, non era
sufficiente per la maturazione del periodo necessario, i predetti non
avrebbero potuto invocare

l’accessi° possessionis

per unire il proprio

possesso a quello dei loro danti causa, in primo luogo per la già
ricordata assenza di un titolo di trasferimento astrattamente idoneo
secondo quanto richiesto dall’art. 1146 secondo comma cit. e poi perché,
comunque, alla stregua delle deposizioni testimoniali escusse, non poteva
ritenersi provato il possesso dei danti causa dei convenuti.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione il
Marchesi e la Lampugnani sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’intimata, depositando memoria illustrativa.

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convenuti ai sensi dell’art. 1159 cod. civ., la sentenza rilevava che

MOTIVI DELLA DECISIONE

l.- Il primo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione

attrice la quale non aveva dato la prova della proprietà o del possesso
suo o del dante causa, il quale non aveva mai manifestato avuto il
possesso del terenno de quo né aveva manifestato l’animus possidendi fino
alla notifica dell’atto di citazione.
Secondo quanto risultava dall’atto di acquisto dell’attrice, il
terreno era stato alienato a corpo ed era precisato che era ceduto nello
stato in cui si trova … come da parte venditrice posseduto .
2. – Il

secondo motivo,

lamentando

omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
censura la valutazione compiuta dai Giudici delle risultanze processuali
a stregua delle quali doveva ritenersi dimostrato non solo il possesso
ininterrotto e pacifico da parte dei convenuti negli anni dal 1977 al
1994 ma anche quello anteriore esercitato senza alcuna contestazione
dai loro danti causa, almeno per il periodo di tempo in cui ne era stato
proprietario il dante causa dell’attrice.
3.- I motivi – che, per la stretta connessione possono essere esaminati
congiuntamente – sono infondati.
Occorre innanzitutto chiarire che la legittimazione ad causam costituisce
una condizione dell’azione, intendendosi quest’ultima non come il diritto
potestativo a far valere una pretesa suscettibile di accoglimento, bensì
3

di norme di diritto, deduce la carenza di legittimazione attiva dell’

come il diritto di ottenere dal giudice una pronunzia di merito, sia essa
favorevole o contraria, e, come tale,
la titolarita,

non puo essere confusa con

attiva o passiva, del rapporto sostanziale che forma

oggetto della controversia. Pertanto, non costituisce questione di

sostanza della censura – quella attinente al punto se l’attore in
regolamento di confini sia, o non sia, proprietario del fondo del quale
chiede la delimitazione rispetto al fondo contiguo del convenuto.
Peraltro, nell’azione di regolamento di confini non vengono in
discussione i titoli di acquisto ma solo la determinazione quantitativa
dell’oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre
l’attore è sollevato dall’onere di fornire la dimostrazione del suo
diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o
derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all’usucapione, su
entrambe le parti ricade l’onere probatorio con la conseguenza che ogni
mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la
formazione del convincimento del giudice. Tale assunto non viene
inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può
proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i
due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da
semplice incertezza dei confini, per la promiscuità del possesso della
zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda
a quello reale.
Orbene, nella specie la sentenza, procedendo all’interpretazione dei
rispettivi titoli di acquisto in base al chiaro tenore letterale ( art.
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legittimazione ad causam, ma questione di merito – che è l’oggetto in

1362 cod. civ.), ha accertato che l’attrice era divenuta proprietaria
dei terreni di cui ai mappali 38-39-40 a stregua della precisa
descrizione dell’immobile compravenduto contenuta nell’atto di acquisto
(15 maggio 1990 da Carlino Ricotti) in cui erano per l’appunto indicati

facevano parte di quelli di cui al titolo di acquisto dei convenuti
(mapp. 265, 266 e 267, oggetto del loro acquisto avvenuto il 9-7-1977 da
Adelio Chiolini): la striscia di terreno in contestazione faceva parte
dei mappali acquistati dall’attrice. Del tutto irrilevante era la
clausola di mero stile facente riferimento allo stato di fatto in cui
l’immobile compravenduto si trovava, non potendo da essa certamente
ricavarsi che le parti avessero inteso dare rilevanza a una mera
situazione di fatto, che era piuttosto contrastata dalla precisa
descrizione dei beni venduti così come erano identificati nell’atto di
acquisto di cui si è detto.
Il riferimento al mancato possesso del dante causa dell’ attrice così
come la censura circa la valutazione in merito al possesso esercitato
dal dante causa dei convenuti non sono decisivi, tenuto che l’acquisto
per usucapione da parte dei convenuti è stato escluso per l’ assenza
delle condizioni di cui

all’accessio possessionis :

i predetti non

avrebbero potuto unire il proprio possesso ( dal 1977 al 1994) a quello
del loro dante causa ( dal 1966) sul rilievo,

assorbente di ogni altra

considerazione (relativa alla esistenza o meno del possesso del danti
causa dei convenuti),

che nell’atto di acquisto dei ricorrenti non era

fatta alcuna menzione della striscia di terreno de qua, dovendosi così
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i mappali che contraddistinguevano le porzioni alienate, che invece non

escludere che il relativo diritto fosse stato oggetto di trasferimento.
In proposito, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio di
diritto secondo cui in tema di accessione nel possesso, di cui all’art.
1146, secondo comma, cod. civ., affinchè operi il trapasso del possesso

particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa è
necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un
titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto
reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi
reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal
trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. Ord.
22348/20011; 6353/2010 ;8502/2005).
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei
ricorrenti, risultato soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in
favore della resistente delle spese relative alla presente fase che
liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00
per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2013

dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo

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