Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27295 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27295
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25138/2014 R.G. proposto da:
B.L. e B.F., in proprio nonchè nella loro qualità
di soci della Carrozzeria f.lli B. società di fatto, tutti
rappresentati dall’avv. Fabio Liotta e domicilio eletto presso il
suo studio di Saronno (VA), via Piave, n. 3, giusto indirizzo pec
comunicato;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.
12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di
Milano, n. 381/16/14 depositata in data 19/02/2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno
2019 dal Coigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I signori B.L. e B.F. in data 28 dicembre 1977 avevano costituito una società di fatto all’insegna Carrozzeria F.lli B. in nome della quale ed in proprio avevano presentato istanza di condono fiscale a mente della L. n. 516 del 1982 che veniva respinta, perchè nell’istanza non era compresa l’annualità 1977.
Ne sorgevano altri avvisi di accertamento notificati ai fratelli ed alla società, tutti ritualmente impugnati in uno con il diniego di condono. La decisione di primo grado respingeva il ricorso avverso il diniego di condono e con altre decisioni rideterminava il reddito di impresa per gli anni 1979 e 1980. L’appello era favorevole ai contribuenti, ma la CTC riformava, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo non perfezionatasi ritualmente la domanda di condono.
Ricorrono con unico motivo i contribuenti, mentre rimane resistente l’Avvocatura che si riserva di intervenire in udienza.
Diritto
RAGIONI DELLE DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge nella specie alla L. n. 516 del 1982, artt. 14 e 19 e degli artt. 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 in parametro all’art. 360, comma 1 n. 3 codice di rito civile.
Nella sostanza si lamenta violazione di legge per ritenere condizione di ammissibilità della domanda di condono ex L. n. 516 del 1982 la presentazione della dichiarazione per il 1977. Afferma la parte contribuente che all’epoca dei fatti la carrozzeria non era soggetta alla tenuta delle scritture contabili, non avendo superato i 360 milioni di lire, pacifico in atti essendo che non ha emesso fattura alcuna, vedendosi attribuita la partita Iva a fine di quell’anno. Da un tanto, la parte contribuente deduce che la Carrozzeria non aveva obbligo di presentare alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 1977 e, quindi, non era tenuta ad allegarla all’istanza di condono.
In verità, l‘esegesi del testo delle norme richiamate dalla parte contribuente, come vigenti all’epoca dei fatti, conduce a ritenere l’esenzione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno successivo a quello in cui non è conseguito alcun reddito. In altri termini, la Carrozzeria non sarebbe stata tenuta a presentare la dichiarazione per il 1978, mentre lo era per il 1977: non avendolo fatto, non era nelle condizioni per poter beneficiare del condono di cui alla L. n. 516 del 1982.
Altresì, con ordinanza di questa Corte n. 13710/2016 è stata definita analoga questione fra le medesime parti accertando come la Carrozzeria f.lli B. sdf si sia iscritta alla Camera di Commercio di Milano nel dicembre 1977 con obbligo dunque, a partire da tale data di tenuta delle scritture contabili, mentre l’esonero di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, comma 1 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) presupponeva la mancata acquisizione di ricavi in una determinata annualità, applicandosi a partire dalle annualità successive a quella (anno 1977) in cui la mancanza di attivo si era verificata.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Non vi è luogo per pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva di parte pubblica.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019