Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27294 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24497/2014 R.G. proposto da:

P.E., con l’avv. Fernando Aristei e domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, circonvallazione Clodia, n. 177;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio n. 2706/28/14 depositata in data 30/04/2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente cedeva la propria azienda di panificazione in data 18 dicembre 2002 la cui plusvalenza da cessione veniva recuperata a tassazione prendendo a riferimento il valore definito ai fini dell’imposta di registro.

Impugnava la contribuente, affermando che l’anno di competenza fosse il 2003 e non il 2002, nonchè lamentando non esser stato allegato all’avviso di accertamento l’avviso di liquidazione su cui l’atto impositivo si fonda.

La CTP era favorevole alla parte privata, ma la sentenza è stata riformata sull’appello dell’Ufficio. Ricorre per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi, mentre la parte pubblica deve reputarsi resistente, avendo depositato comparsa con cui si riserva l’intervento in discussione.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. ed all’art. 111 Cost., comma 6, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4..

In altri termini, viene censurata la sentenza per non aver esaminato il giudice di appello un motivo di ricorso in primo grado, riproposto dalla parte vittoriosa come eccezione e debitamente trascritto ai fini dell’autosufficienza. Per vincere la presunzione del valore dell’imposta di registro, la parte contribuente aveva allegato che la propria acquirente aveva acquistato aliunde altri beni per circa Euro 29.000, confluiti nell’azienda che altrimenti non sarebbe stata operativa. Tale somma andava dedotta a scomputo sul valore della cessione e della relativa plusvalenza da cessione, ma nulla è stato detto dalla CTR, salvo un passaggio finale (terzultimo capoverso della sentenza) ove si parla di autotutela.

Più specificamente, se nella sentenza d’appello sono stati esaminati e rigettati i profili relativi alla mancanza di motivazione (l’avviso di liquidazione del registro era nelle mani della contribuente e comunque riportato nell’avviso di accertamento) nonchè quello dell’anno di imposta (si ritiene lucrata la plusvalenza alla data di stipula del contratto, quindi nel caso imputata all’anno 2002), nulla è stato detto sul terzo profilo, criticato in questa sede.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

1.1 Inoltre, sempre con riguardo a questo profilo di legittimità, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte contribuente rappresenta l’intervento, successivamente all’introduzione del giudizio di legittimità, di una norma di interpretazione autentica.

Seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica. Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nerraccertamento delle imposte sui redditi, “il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017).

Anche per queste regioni il primo motivo di doglianza è fondata e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In altri termini, non sarebbe stato esaminato il fatto storico dell’acquisto di macchinari da parte della cessionaria da altro soggetto, diverso dalla contribuente, per rendere operativa l’azienda ceduta, il cui valore al registro è quindi superiore al reale percepito dalla contribuente.

Il motivo, peraltro posto in via gradata rispetto al primo, può ritenersi assorbito nell’accoglimento di quello.

In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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