Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27293 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep.29/12/2016),  n. 27293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16430-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALZELLI COSTRUZIONI SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, del diniego di rimborso dell’ufficio, dell’imposta che la medesima società aveva pagato in più, rispetto all’imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta, alla luce delle agevolazioni fiscali richieste, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 in sede di stipula dell’atto di compravendita dell’area oggetto degli incentivi richiesti. L’ufficio negava il rimborso, perchè l’istanza era stata presentata il 27.7.2006, cioè, oltre il termine di decadenza triennale, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1 termine che decorre dalla data del versamento, nella specie avvenuto il 31.7.2001.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva le ragioni della società contribuente.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la società contribuente, pur ritualmente evocata in giudizio, non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, le agevolazioni fiscali oggetto della presente controversia, pur se richieste nell’atto di compravendita, non furono conteggiati al momento della registrazione, in quanto le imposte pertanto versate nella misura ordinaria, di talchè, la società, per richiedere la restituzione degli incentivi fiscali relativi alla parte di edificazione effettivamente realizzata (circa il 63% dell’area di cui si era resa acquirente), doveva presentare apposita istanza, nel termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1 (che decorre dal pagamento), in quanto, l’assunto dei giudici d’appello, che hanno ritenuto di applicare analogicamente la fattispecie contemplata nel medesimo art. 77, comma 2 (che stabilisce che il termine decorre dal giorno nel quale viene definitivamente stabilito il minore ammontare imponibile) era inconferente, sia perchè tale fattispecie si riferisce a fattispecie diversa, cioè a quella relativa ai contratti di ammontare indeterminato, sia perchè le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione, in quanto incidono sul principio di pari imposizione (art. 3 e 53 Cost.).

Il motivo è fondato.

Si rileva come la giurisprudenza abbia in più occasioni ribadito la vigenza del principio del “consolidamento del criterio impositivo” (Cass. n. 12157/05, 1047/2008) e del principio della non modificabilità del titolo (Cass. 7242/03); è infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell’atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 75 (ora testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l’amministrazione, l’invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione ad una compravendita di terreni con riferimento alla quale l’acquirente deduceva di aver titolo a godere dei benefici previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 per aver utilizzato a fini edificatori le aree oggetto del contratto entro il quinquennio indicato dalla legge, aveva ritenuto di computare il decorso del termine di decadenza di tre anni non dalla data di pagamento dell’imposta o dalla data di ultimazione dei lavori, bensì da quella fissata nella concessione edilizia) (Cass. 4025/12). Nel caso di specie, la società ricorrente risulta pacificamente (v. sentenza impugnata) aver versato l’imposta nella misura ordinaria, in data 31.7.2001, per evitare il “rischio” di riprese fiscali, nel caso non avesse potuto realizzare la condizione di edificazione dell’area, nel successivo quinquennio, come stabilito nella legge agevolatrice, ed ha successivamente presentato istanza di rimborso il 27.7.2006, una volta che ha potuto determinare il valore imponibile dell’area edificata da assoggettare ad aliquota agevolata e quello dell’area non edificata, da assoggettare ad aliquota più elevata, invocando, all’uopo, l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 2 secondo il quale, il termine della richiesta di rimborso decorre dal giorno in cui può dirsi definitivamente stabilito il minor ammontare, per il verificarsi della condizione di edificazione.

Si rileva come, da una parte, è costante l’orientamento di questa Corte, secondo cui, per fruire delle agevolazioni in oggetto, è necessario che il beneficiario realizzi integralmente le potenzialità edificatorie dell’area, secondo le previsioni del piano particolareggiato (Cass. n. 4890/2013, 3449/2014), circostanza che la sentenza impugnata esclude, in quanto la società avrebbe provveduto ad edificare solo il 63% dell’area, dall’altro, la fattispecie di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 2 (che pone la decorrenza del termine triennale, in epoca successiva al pagamento), attiene a fattispecie diversa (contratti a prezzo indeterminato), non suscettibile di applicazione analogica, come tutte le norme di favore che incidono sul principio di imposizione (art. 3 e 53 Cost.).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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