Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27293 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24389/2014 R.G. proposto da:

M.V., con l’avv. Giancarlo Germani e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, viale Appio Claudio n. 289;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio n. 1096/01/14 depositata in data 24/02/2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente era ritenuto non congruo con gli studi di settore per l’anno di imposta 2005.

Istituito il contraddittorio e pur valutando alcune giustificazioni offerte dal contribuente (inattività documentata INPS per 18 settimane) e disattese altre (pensione della moglie coabitante e proprietaria al 100% dell’immobile), veniva rettificato il reddito dichiarato.

Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso con esito sfavorevole in ambo i gradi di merito. Donde propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

L’Amministrazione rimane resistente, riservandosi l’Avvocatura generale dello Stato l’intervento in udienza.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su di un motivo di gravame ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 cod. cit..

In altri termini, non sarebbe stata ritualmente notificata al ricorrente l’avviso di fissazione d’udienza pubblica in primo grado.

Devesi ritenere assorbente la circostanza che il motivo, così come posto, non assolve l’onere dell’autosufficienza, non riportando i passi degli atti processuali dove sia stato rappresentato nel precedente grado, anche ai fini di dimostrare non essere nuovo: (v. Cass. n. 17049/2015; n. 29368/2017).

Il motivo è quindi inammissibile e come tale va dichiarato.

2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 cod. cit..

Viene criticato l’operato del collegio di secondo grado per essersi basati solo sullo studio di settore ritenuto fidefacente. Nella sostanza viene lamentata una violazione di legge sul riparto dell’onere della prova e sull’insufficienza dello strumento statistico dato dallo studio di settore a dar contezza -da solo- del reddito realmente percepito.

Così come posto il motivo è inammissibile secondo il nuovo disposto di cui all’art. 360 cod. cit., comma 1, n. 5, i cui limiti non possono essere aggirati rappresentando la medesima fattispecie nell’alveo disciplinato dal medesimo articolo, n. 4.

In verità, dalla lettura della sentenza emerge che il contraddittorio endoprocedimentale sia stato costituito con apporto collaborativo del contribuente apprezzato dall’Ufficio (riduzione per 18 settimane inattività): secondo quanto poi sviluppato nei punti 4, 6 e seguenti della sentenza in esame. In questo senso, va confermato l’orientamento per cui lo studio di settore unito al contraddittorio si eleva a presunzione in favore dell’Ufficio, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Ed in questo senso, la sentenza qui gravata si richiama all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui può aggiungersi altro più recente precedente, dove si afferma che rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa (in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa), sicchè la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. VI-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 64698501. In termini cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. V, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860- 01).

Il motivo è quindi inammissibile prima ancora che infondato e va disatteso.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e tale dev’essere dichiarato.

Non vi è luogo per pronunciare sulle spese in assenza di attività della difesa erariale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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