Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27292 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26786/2013 R.G. proposto da:

T.P., con l’avv. Luca Conti e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Stefano Cruciani, in Roma, via Candia n. 121;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio n. 186/01/13 depositata in data 03/04/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente esercita il commercio al minuto di carni e presentava nel 2004 la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003. Non di meno, la presentazione in via informatica tramite intermediario abilitato non si perfezionava correttamente, veniva quindi “scartata” e non presentata nuovamente nei successivi cinque giorni di termine concessi dalla disciplina in materia, con l’effetto che il contribuente risultava non aver presentato alcuna dichiarazione.

Conseguentemente l’Ufficio procedeva alla ricostruzione con metodo analitico induttivo, guardando alle fatture di acquisto, alla giacenza inziale e finale di carni, articolata per ciascun tipo di taglio e all’esito seguiva avviso di accertamento notificato in data 19 novembre 2009, ritualmente impugnato in CTP che lo annullava ritenendo l’Amministrazione in possesso di tutti i documenti per ricostruire la dichiarazione dei redditi, senza ulteriori verifiche.

Sull’appello dell’Ufficio, la CTR riformava la pronuncia di primo grado, ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia, in assenza di dichiarazione dei redditi.

Avverso tale pronuncia ricorre il contribuente affidandosi a tre motivi, mentre è resistente la P.A., riservandosi l’Avvocatura l’intervento in udienza.

Il patrono del contribuente ha depositato memoria in data 17 marzo 2014 rilevando esser esistenti e prodotte nei gradi del giudizio differenti esemplari della dichiarazione dei redditi in questione: una integrale con la dicitura “scartata”, una parziale, senza tale dicitura, chiedendo che si tenesse conto solo della prima, integrale.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

Con il primo motivo si prospetta omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In altri termini, la CTR ha dato per assodato che la dichiarazione dei redditi non fosse stata presentata, senza motivare sulla prova documentale offerta della ricevuta di avvenuta presentazione. Il motivo deve ritenersi abbandonato con la memoria successiva, dove si fa riferimento come unico documento attendibile alla dichiarazione dei redditi che porta la stampigliatura “dichiarazione scartata”.

In ogni caso, dovendo far riferimento -come per espressa richiesta del difensore- al solo documento che contiene la prova della non presentazione (“dichiarazione scartata”), risulta corretto l’assunto del giudice di merito che ritiene provata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, deducendo per conseguenza logica la ritualità dell’operato dell’Amministrazione finanziari.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge -D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza, si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ove consente la ricostruzione induttiva in assenza di presentazione della dichiarazione, in tesi invece presentata.

Il motivo non può essere accolto, perchè la dichiarazione risulta NON presentata (= scartata). Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Altrimenti detto, viene qui contestata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per decadenza dal potere impositivo, poichè l’accertamento risulta pacificamente notificato il 19 novembre 2009, su una dichiarazione per l’anno 2003 che doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2004, per cui il 31 dicembre del quarto anno successivo cui si riferisce la norma in esame entro cui deve pervenire l’accertamento deve intendersi entro il 31 dicembre 2008. Non di meno, la norma citata nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che in caso di omessa dichiarazione, l’accertamento dovesse pervenire entro il quinto anno successivo. La dichiarazione scartata equivale a dichiarazione non presentata, con applicazione del termine quinquennale, che nel caso di specie veniva a scadere il 31 dicembre 2009, donde la notifica al 19 novembre 2009 deve ritenersi tempestiva.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Non vi è luogo per pronunciare sulle spese in assenza di attività della difesa erariale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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