Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27292 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14408-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
A.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, Via OTRANTO, 18, presso l’avvocato RAGO ROSSELLA, rappresentata
e difesa dall’avvocato DORIA RAFFAELE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 63/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositato il 18/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONIO VERTONE, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Potenza, del 18 marzo 2009 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di A.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso l’ A., che pure deposita memoria per l’udienza.
Il Collegio dispone redigersi le sentenze con motivazioni semplificate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ministero sostiene l’improponibilità della domanda, non essendo stata presentata nel giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo l’istanza di prelievo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente al riguardo (tra le altre, Cass. N. 24901/08), precisando che la nuova disciplina non può incidere sugli atti anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati dalla normativa anteriore, in mancanza di ogni disciplina transitoria, e dunque non rileva quando, come nella specie il procedimento presupposto sia stato definito anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011