Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27291 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7853/2012 R.G. proposto da:

PEGASO Soc. Coop. EDILIZIA di ABITAZIONE r.l., C.F. (OMISSIS), con

sede in Roma, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale in calce

alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Anna Lisi

del Foro di Roma, elett. dom.ta presso il suo studio in Roma, Via

Paolo Albera n. 33;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale per legge è dom.ta in Roma,

via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

N. 62/14/2011, depositata il 8.02.2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 giugno

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Soc. Coop. Edilizia di Abitazione Pegaso r.l. (in avanti Pegaso) impugnava innanzi alla CTP di Roma la cartella N. (OMISSIS), fondata su iscrizione a ruolo scaturita da accertamento automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, relativa alla dichiarazione dei redditi 2004 per l’esercizio 2003; accertamento con il quale l’Agenzia aveva proceduto al recupero di Euro 253.761,00 corrispondente ad IVA a credito derivante da anni precedenti ma non riportato nella dichiarazione modello unico 2003 per l’anno 2002, ed aveva conseguentemente irrogato le connesse sanzioni ed applicato gli interessi.

L’adita CTP, con sentenza N. 229/05/2009, respingeva il ricorso, salvo per la parte (Euro 16.458,00) che nelle more del giudizio erano state oggetto di sgravio da parte dell’Agenzia; la sentenza, appellata dalla Pegaso, è stata confermata dalla CTR del Lazio, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Il Giudice d’appello, per quanto di residuo interesse nel presente giudizio, ha ritenuto, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dall’Agenzia appellata, che il ricorso fosse inammissibile per genericità dei motivi, siccome enunciati senza specifico riferimento alla motivazione della sentenza di 1 grado e con mero richiamo dei motivi del ricorso introduttivo.

La Società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 23.03.2012, fondato su unico motivo, al quale l’Agenzia resiste con controricorso, notificato il 3.05.2012.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente Pegaso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, e cioè l’illegittimità del recupero di credito IVA formatosi in anni precedenti a causa del mancato riporto nella dichiarazione precedente a quello in contestazione. La ricorrente società, dopo aver evidenziato che la specifica eccezione non era stata esaminata dalla CTP, deduce di aver impugnato la sentenza sulla specifica questione, ribadendo, “quale motivo specifico di contestazione, il motivo determinante d’impugnazione, disatteso dai Giudici di primo grado e non valutato dai Giudici della CTR del Lazio”; richiama quindi la tesi in diritto relativa all’illegittimità del ricorso alla procedura ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis.

Il ricorso è inammissibile.

Come sinteticamente già esposto e chiaramente enunciato nella sentenza impugnata, la pronuncia dei Giudici di II grado è una pronuncia di contenuto squisitamente processuale, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi del gravame proposto innanzi alla CTR.

L’unico motivo dell’odierno ricorso si incentra invece sulla pretesa insufficienza della motivazione su una questione prettamente di merito, quale la legittimità dell’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, dell’IVA indebitamente detratta siccome non riportata nella dichiarazione dell’anno precedente a quello oggetto di ripresa; questione che la CTR non ha affrontato, per essersi fermata al rilievo della dichiarata inammissibilità dei motivi d’appello.

Poichè pertanto il motivo non contrasta l’unica ed effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, restando assorbita l’altra causa di inammissiblità, pur rilevata dall’Agenzia controricorrente, derivante dal difetto di autosufficienza del ricorso, privo di qualsivoglia richiamo o enunciazione del contenuto degli atti processuali richiamati sui quali si fonda l’articolata censura.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, oltre che di quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia resistente, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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