Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27291 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27291 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 23070-2007 proposto da:
Ditta IMPRESA CANNATA di GIOVANNI CANNATA & C. SNC,
P.I. 00416040038, in persona del legale rappresentante
sig. CANNATA GIOVANNI, elettivamente domiciliata in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio
dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che la rappresenta e
2013

difende unitamente all’avvocato MARCHIONI GIANCARLO;
– ricorrente –

2023
contro

CRISTINA UBALDO, DE ANGELIS MASSIMO;
– intimati –

Data pubblicazione: 05/12/2013

sul ricorso 26132-2007 proposto da:
CRISTINA UBALDO CRSBLD49P30A429V, DE ANGELIS MASSIMO
DNSMSM56M14L746J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato
PAPARAllO ETTORE, che li rappresenta e difende

– c/ric e ricorrenti incidentali contro

Ditta IMPRESA CANNATA di GIOVANNI CANNATA & C. SNC, in
persona del legale rappresentante sig. CANNATA
GIOVANNI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 367/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 06/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato ROBERTO MARTIRE difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

MARCO

BIGNARDI

con

delega

dell’avvocato ETTORE PAPARAZZO difensore dei
ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che, previa riunione dei
ricorsi, ha concluso per il rigetto di entrambi i

unitamente all’avvocato NAPOLETANO SERGIO;

ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’8.2.2001 Ubaldo Cristina e Massimo De Angelis convenivano in
giudizio davanti al Tribunale di Verbania l’impresa Cannata di Giovanni Cannata e
C. snc ed esponevano che con preliminare 11.4.1983 l’arch. De Angelis e Antonina
Prestipino avevano acquistato da Luigi Cristina e Emma Barberi un edificio in

lasciando erede il figlio Ubaldo; con scrittura in pari data De Angelis e Prestipino
avevano stipulato contratto d’opera con l’impresa Cannata per la ristrutturazione del
fabbricato; con preliminare 5.6.1984 De Angelis e Prestipino, quali procuratori dei
Cristina, avevano venduto a Donato Signore parte dell’immobile, cioè il negozio a
piano terra in fase di ristrutturazione in forza del contratto d’opera; successivamente
era stato stipulato l’atto pubblico dal geom. Righetti.
L’impresa Cannata aveva solo in parte adempiuto ai suoi obblighi ed il Donato
aveva notificato citazione ai Cristina per sentirli condannare al rifacimento della
facciata ed al pagamento di lire 1.237.250; l’impresa intendendo manlevare i
convenuti si era accollata il rischio della causa dando incarico all’avv. Brocca di
assumere le difese dei Cristina.
Il Tribunale aveva respinto la domanda del Donato mentre la Corte di appello aveva
condannato il Cristina al pagamento di lire 21.314.480 ed al rifacimento della
facciata, procedimento svoltosi nella contumacia delle parti appellate perché così
consigliato dal legale dell’impresa, che, invitata ad adempiere, non aveva
provveduto.
De Angelis aveva rimborsato al Cristina la somma di lire 21.314.480 a seguito di
precetto e l’impresa si era pure disinteressata della procedura ex art. 612 cpc per il
rifacimento della facciata.

Verbania di tre unità immobiliari; successivamente i Cristina erano deceduti

Chiedevano la condanna dell’impresa al pagamento di lire 21.314.480 e di ogni altra
somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, domanda contestata dalla convenuta.
Con sentenza 1 0.8.2002 il tribunale respingeva le domande attoree mentre la Corte di
appello, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’impresa a pagare
Euro 10706,83 e metà delle spese, rilevando la legittimazione del Cristina in virtù

tardività dell’eccezione di prescrizione, il riconoscimento dei difetti dell’opera,
l’adempienza dell’impresa fino alla conclusione del giudizio di primo grado, di cui
aveva sopportato i costi.
Ricorre l’impresa Cannata con tre motivi, resistono Cristina e De Angelis
proponendo ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art.342 cpc per
avere la corte di appello disatteso l’eccezione di inammissibilità per mancanza di
specificità dell’appello con duplice quesito sul rilievo che il gravame è incentrato su
mancate considerazioni del Tribunale e sulla riproposizione di istanze istruttorie.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 cpc col quesito se il giudice
di merito può porre a presupposto della domanda una circostanza di fatto non
indicata.
Col terzo motivo si denunzia illogicità e carenza di motivazione col momento di
sintesi indicato nella mancata autorizzazione a produrre documenti
sull’inattendibilità del teste Righetti.
Le censure non meritano accoglimento essendo inidonee a superare la motivazione
sopra riportata.

dell’impegno assunto nei suoi confronti dall’impresa, la specificità dell’appello, la

Sul primo motivo la Corte di appello ha dedotto la specificità
dell’impugnazione ed il consentito esame dell’atto conferma l’esattezza della
decisione.
La sentenza ha affermato l’ammissibilità dei motivi di impugnazione
rilevando, da un lato, che integra il requisito della specificità la doglianza che lamenta

dall’appellante, giacché la stessa attinge la adeguatezza della motivazione che
sorregge la pronuncia, e, dall’altro, che, nel caso di remissione delle parti davanti al
collegio ex art. 187, I c. cpc, la specificità delle censure alla sentenza, che abbia
ritenuto la causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di
mezzi di prova, va apprezzata in relazione, per un verso, alla idoneità a sorreggere la
decisione dell’affermazione della non necessità di detta assunzione,e per altro verso,
alla rilevanza invece di detti mezzi di prova; in realtà, e più correttamente, va rilevato
che avendo la sentenza di primo grado condiviso l’eccezione di prescrizione
dell’azione esercitata dagli attori senza pronunziarsi sul merito delle loro domande,
gli appellanti avevano il solo onere , a norma degli artt. 345 e 346 cpc, di riproporre
con l’appello le domande non accolte dal giudice, ed i mezzi di prova del loro
fondamento, la cui assunzione era stata esclusa in ragione del solo carattere
preliminare della questione di prescrizione.
Sugli ulteriori motivi vanno rilevate la genericità del quesito e del momento
di sintesi in contrasto con i canoni della ormai consolidata giurisprudenza che
richiede la formulazione di un interrogativo cui si debba dare una risposta positiva o
negativa in concreto funzionale all’accoglimento della censura proposta ( S.U.
20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009), mentre, nella specie, la formulazione è del tutto astratta né
si chiarisce la decisività delle doglianze rispetto alla complessiva ratio decidendi.

la mancata valutazione da parte della sentenza di primo grado di argomenti prospettati

In particolare col secondo motivo la motivazione della sentenza è
contrastata col solo richiamo alla precisazione della domanda da parte degli attori ex
art. 180 cpc nell’udienza del 28.5.2001, che atteneva soltanto alla causa petendi della
pretesa di rimborso delle spese di facciata e che non comportava alcuna limitazione
della domanda di rimborso delle spese legali e di acquisto piastrelle e posa della

In ordine al terzo motivo la sentenza ha fatto riferimento, quanto alla prova
dell’obbligo assunto dall’impresa di tenere indenni gli attori dalla conseguenze della
causa intentata dal Signore, alle deposizioni dei testi Rigetti e Zaniroli ed alle
dichiarazioni rese dal Cannata nell’interrogatorio formale e la valutazione di tali
deposizioni e dichiarazioni è sorretta da motivazione adeguata e sufficiente.
Col ricorso incidentale si denunziano illogicità e carenza di motivazione col
quesito se l’impegno dell’impresa era solo quello di sopportare le spese di lite in
relazione al capo della sentenza ove è stata trattata e decisa la domanda volta ad
ottenere la refusione del corrispettivo per il rifacimento della facciata ma la censura
non riporta la relativa domanda, omette di considerare che andava formulata
doglianza ex art. 112 cpc e che la sentenza, sia pure sinteticamente, ha escluso le
spese di rifacimento della facciata perché in assenza di specifiche contestazioni sul
punto, l’impresa era tenuta a sopportare il costo delle piastrelle ed a posare la porta
divisoria mentre non le si poteva addebitare un’opera promessa dal De Angelis al
Signore, ma alla cui esecuzione il Calmata non era tenuto.
Tale motivazione è logica atteso che diversamente non si sarebbe verificata
alcuna compensazione, in quanto in aggiunta a quelle del giudizio il Calmata sarebbe
stato tenuto a pagare in caso di soccombenza proprio le spese di intonacatura dalle
quali era stato liberato.
In definitiva i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese.

porta.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Roma 2 ottobre 2013.
il Pre idTte

Il consigliere stensore

n F n±in ario Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

05 DIC. 2013

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